OGGETTO: Imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.):  determinazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta per l’anno 2008.

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

        Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :

a)     l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

b)     l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;

c)     l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

d)     per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

e)     la detrazione obbligatoria di lire 200.000 (euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, sempreché sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

         Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

 

         Visto l’art. 1, commi 156-169-173, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato, integrato o soppresso alcune norme del precitato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che:

▪ la competenza a deliberare le aliquote dell’I.C.I. è del Consiglio Comunale (art. 6, comma 1, primo periodo);

  gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

  il comma 4 dell’art. 5 è abrogato;

  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per la quale è dovuta l’imposta, si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, comma 2);

 

         Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;

 

         Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008 con decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007;

 

         Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2008, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;

       

         Verificato che per l’anno 2007 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dalla Concessionaria della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonta ad euro                 290.000,00 mediante l’applicazione dell’aliquota unica del 5,5 per mille;

 

         Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare sia i minori trasferimenti statali sia l’aumento fisiologico della spesa;

 

         Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2008, impongono di confermare l’aliquota già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;

 

         Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992);

 

         Visto lo Statuto comunale;

 

         Visto il Regolamento comunale di contabilità;

 

         Visto il Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate;

 

         Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

         Con voti dodici favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo dodici i presenti e i votanti:

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.- di determinare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;

 

2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29=;

 

3.- di comunicare copia della presente deliberazione alla dipendente Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sugli immobili per gli adempimenti esecutivi di competenza.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

-  Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

-  Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-  Con voti resi all’unanimità  per alzata di mano:

 

D E L I B E R A

 

    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

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