OGGETTO: Imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.):  determinazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta per l’anno 2005.
 
 
LA  GIUNTA  COMUNALE
 
        Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli immobili (I.C.I.) che :
a)     l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b)     l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale;
c)     l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d)     per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000# (euro 103,29#), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e)     la detrazione obbligatoria di lire 200.000# (euro 103,29#), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000# (euro 258,23#) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
 
         Visti gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. (articoli 3, 5 commi 3 e 5, 8 comma 3, 13 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) e l’attribuzione ai Comuni della potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
 
         Visto l’art. 172, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura delle aliquote d’imposta;
 
         Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2005 è stato differito al 28 febbraio 2005 con decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314;
 
         Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota d’imposta rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;
 
         Riconosciuta la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera f) e 48 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
 
         Verificato che per l’anno 2004 il gettito del tributo, in base ai calcoli effettuati sui dati forniti dal Concessionario della riscossione delle imposte ESATRI s.p.a., ammonterà ad euro                 223.000,00# mediante l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille;
 
         Dato atto che la contrazione delle entrate ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;
 
         Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire nell’anno 2005, impongono di confermare l’aliquota già in vigore nell’anno precedente al fine di assicurare almeno lo stesso gettito del tributo;
 
         Visto lo Statuto comunale;
 
         Visto il Regolamento comunale di contabilità;
 
         Visto il Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate;
 
         Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 
 
D  E  L  I  B  E  R  A
 
 
1.- di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;
 
2.- di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di euro 103,29#;
 
3.- di comunicare copia della presente deliberazione alla dipendente responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta per gli adempimenti esecutivi di competenza.
 
 
 
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