Imposta Comunale sugli Immobili – aliquote Anno 2006.
Ai sensi del disposto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 13.01.2006, le aliquote applicabili sugli immobili che insistono sul Territorio del Comune di Gazzuolo, sono le seguenti:
Aliquota ordinaria 5,5 per mille
Abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6,0 per mille
Alloggi non locati 7,0 per mille
La detrazione d’imposta sulla abitazione principale è stabilita in Euro 113,62.
Il versamento deve essere operato mediante utilizzo di bollettino di conto corrente postale n. 175463 intestato a “Uniriscossioni S.p.A. – Verona”.
Estratto Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili.
Disciplina dell’abitazione principale.
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerato parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Si intende per pertinenza il garage, il box o posto auto, che siano ubicati nelllo stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale.
La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, esiste pertanto la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti, nonché le unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica, da parenti in linea retta, fino al primo grado.
Riduzioni e detrazioni dell’imposta.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa perizia richiesta dal proprietario, con spese a suo carico.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all’ammodermanto o al miglioramento degli edifici stessi.
La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale.