ICI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il D.Lgs 504/92 e successive modifiche ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 6, comma 2 del sopra citato decreto istitutivo dell’Imposta, il quale prevede che l'aliquota debba essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e possa essere diversificata entro tale limite con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/92, il quale prevede che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si possano detrarre fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29;
Visto l'art. 8 comma 3 del D.Lgs 504/92, il quale prevede che, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, l'importo della detrazione possa essere elevato fino ad un massimo di € 258,23 e che la predetta facoltà possa essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Visto l'art. 8 comma 4 del D.Lgs 504/92 il quale prevede che le detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applichino anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale, che disciplina l'I.C.I., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 02.03.2001, che stabilisce di equiparare all’abitazione principale l’abitazione posseduta da anziani o disabili, che hanno trasferito la residenza in case di riposo a condizione che la stessa non risulti locata o data in uso;
Visto l'art. 6 del sopra citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che “ le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tale fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l’abitazione principale”;
Constatato che le esigenze risultanti dal progetto di bilancio predisposto da questa Giunta Municipale, in relazione ai programmi ed alla qualità dei servizi, che si intende garantire, richiedono per l’anno 2006 di aumentare il gettito di entrata derivata dall'I.C.I., pur mantenendo le stesse aliquote dell'anno precedente, in quanto le variazioni in aumento delle rendite dei grandi impianti consentono di coprire le aumentate esigenze del progetto di bilancio;
Ritenuto, dunque, di stabilire aliquote differenziate per gli immobili in base alla loro destinazione, seguendo gli stessi criteri adottati per l'anno precedente;
Ritenuto di attuare una differenziazione a favore delle famiglie, stabilendo una l'aliquota del 5,75 per mille per l'utilizzo degli immobili come abitazione principale, aliquota, che si estende, ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento I.C.I, anche alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti (che la utilizzano come abitazione principale) ed alle abitazioni di anziani in casa di riposo, che non hanno locato la propria abitazione;
Ritenuto, altresì, di estendere l'aliquota agevolata e la detrazione di €.103,29, agli immobili equiparati alla abitazione principale;
Ritenuto di applicare la detrazione di € 103,29 agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R., secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs 504;
Ritenuto, di aumentare la detrazione ad € 250,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito I.S.E.E., relativo all'anno 2005, fino € 6.197,48.
Ritenuto per esigenze di bilancio, di prevedere l'aliquota per l'anno 2006 pari al 6,50 per mille, per tutti gli altri immobili, che non siano adibiti ad abitazione principale e non rispondano ai requisiti sotto elencati;
Ritenuto di differenziare ulteriormente il gettito dell'imposta considerando la destinazione degli immobili e, precisamente, di stabilire l'aliquota del 7 per mille:
1. per gli immobili utilizzati dalle industrie con oltre 75 dipendenti,
2. per gli immobili con oltre 500 mq di superficie utilizzati come supermercati,
3. per gli immobili utilizzati dalle banche e dalle assicurazioni come uffici, sia delle sedi che delle agenzie,
4. per gli immobili di categoria A (escludendo gli A10) che sono a disposizione o non locati.
Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale sul reddito della persone fisiche, prevista dall’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n 360 e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali , è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione fissata al 31 dicembre dall’art. 151 – comma 1 – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che la Legge n. 266 del 23.12.2005, prevede che il bilancio di previsione venga approvato entro il 31.03.2006;
Richiamato l’art. 42 – 2° comma – lett. f) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Ritenuta, pertanto, la competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;
Richiamato il D.Lgs 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche;
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera Consiglio comunale n 20 del 31.03.2001 e modificato con delibera Consiliare n. 10 dell’01.02.2002;
Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di dare immediatamente corso agli adempimenti conseguenti;
Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
A voti unanimi, palesi,
D E L I B E R A
1. di determinare le aliquote I.C.I. per il 2006, come segue:
a. aliquota del 5,75 per mille:
abitazione principale;
abitazioni equiparate all’abitazione principale ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento I.C.I.;
pertinenze delle abitazioni principali;
b. aliquota del 6,5 per mille:
altri immobili, terreni ed aree fabbricabili;
c. aliquota del 7 per mille:
unità immobiliari utilizzate dalle industrie con oltre 75 dipendenti,
unità immobiliari con superficie oltre 500 mq utilizzati come supermercati;
unità immobiliari utilizzate dagli istituti di credito e assicurativi sia come sede che come agenzie e/o uffici;
unità immobiliari della categoria catastale A (esclusi gli A/10) a disposizione o non locate;
2. di detrarre dall’imposta per l'abitazione principale e quelle equiparate di cui alla lettera a) del punto 1 la somma di € 103,29;
3. di detrarre dall'imposta dovuta per le abitazioni regolarmente locale dall'A.L.E.R. la somma di € 103,29;
4. di elevare a € 250 la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito I.S.E.E. fino a € 6.713,94;
5. di motivare le scelte suddette con la necessità di realizzare la programmazione contemplata dal progetto di bilancio 2006;
6. di incaricare il Responsabile del servizio Finanziario per la pubblicazione della presente sulla Gazzetta Ufficiale e per l’invio al competente ufficio finanziario.
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Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile.
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