1) di confermare per l’esercizio 2007 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, in questo Comune:
a) - 4,80 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
b) - 4,80 per mille per le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) - 4,80 per mille per le unità immobiliare concesse in uso gratuito o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, purchè utilizzate dagli stessi come abitazione principale;
d) - 4,00 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo massimo di tre anni ;
e) - 2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell’art. 2;
f) - 2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti presso l’Agenzia della Casa sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell’art. 2;
g) - 7,00 per mille per gli altri immobili;
2) di stabilire che, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al punto c), per l’immobile concesso in uso o comodato gratuito, è necessaria la presentazione di apposita documentazione all’ufficio tributi entro il 31 Luglio 2007;
3) di stabilire che, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al punto d), l’impresa deve comunicare al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa è destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota agevolata del 4,00 per mille è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte dell’acquirente;
4) di stabilire che, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al punto e) ed f), per l’immobile concesso con locazione ai sensi della Legge n. 431/98, è necessaria la presentazione di apposita documentazione all’ufficio tributi entro il 31 Luglio 2007;