LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in base all'art. 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, la competenza di determinare l’aliquota dell’I.C.I. spetta alla Giunta Comunale e non più al Consiglio;
- che l’art. 151 TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del Bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
Verificato che, pur permanendo esigenze di bilancio connesse ai mutui in ammortamento, le maggiori spese per il personale, la riduzione dei contributi statali e il normale adeguamento delle spese di gestione, non è necessario ritoccare le aliquote relative all’I.C.I. e quindi possono rimanere in vigore quelle dell'anno 2004 e cioè:
a) aliquota di ordinaria applicazione salvo quanto previsto dalla lettera b) nella misura del 6,4 per mille;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non concesse in locazione;
c) detrazione d'imposta sull'abitazione principale di € 130,00;
assicurando complessivamente per l'anno 2005 un gettito annuale in misura non inferiore a quello realizzato per l'anno 2004;
Rilevato:
- che l'importo complessivo, che viene stimato, da conseguire con l'applicazione delle due aliquote è indispensabile per assicurare le risorse necessarie a garantire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio 2005, tenuto conto degli aumenti suddetti;
- che l'Amministrazione comunale intende continuare l'azione di verifica dei soggetti all’imposta al fine di recuperare le evasioni totali o parziali della stessa;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a tergo riportati;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
1. Di stabilire che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l'anno 2005 con le seguenti aliquote:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente deliberazione, nella misura del 6,4 per mille (sei virgola quattro per mille);
b) aliquota nella misura del 7 per mille (sette per mille) per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte);
2. Di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di € 130,00;
3. Di dare atto che secondo le stime effettuate dal competente ufficio comunale il gettito complessivo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 conseguibile con l'applicazione delle due aliquote stabilite dal 1° comma ed individuando la detrazione al 2° comma, darà un gettito di circa EURO 1.600.000,00;
4. Di disporre affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti interessati ed il servizio comunale competente adotti i provvedimenti allo stesso conseguenti, compresa la trasmissione al Ministero delle Finanze;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.