LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

-        che in base all'art. 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, la competenza di determinare l’aliquota dell’I.C.I. spetta alla Giunta Comunale e non più al Consiglio;

-        che l’art. 151 TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267  fissa la data di approvazione del Bilancio di previsione entro il 31 dicembre  dell’anno precedente;

Verificato che, pur permanendo esigenze di bilancio connesse ai mutui in ammortamento, le maggiori spese per il personale, la riduzione dei contributi statali e il normale adeguamento delle spese di gestione, non è necessario ritoccare le aliquote relative all’I.C.I. e quindi possono rimanere in vigore quelle dell'anno 2004 e cioè:

a)    aliquota di ordinaria applicazione salvo quanto previsto dalla lettera b) nella misura del 6,4 per mille;

b)    aliquota del 7 per mille per le abitazioni non concesse in locazione;

c)    detrazione d'imposta sull'abitazione principale di € 130,00;

assicurando complessivamente per l'anno 2005 un gettito annuale in misura non inferiore a quello realizzato per l'anno 2004;

          Rilevato:

-        che l'importo complessivo, che viene stimato, da conseguire con l'applicazione delle due aliquote è indispensabile per assicurare le risorse necessarie a garantire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio 2005, tenuto conto degli aumenti suddetti;

-        che l'Amministrazione comunale intende continuare l'azione di verifica dei soggetti  all’imposta al fine di recuperare le evasioni totali o parziali  della stessa;

Visto il regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.11.1998 e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a tergo riportati;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.     Di stabilire che l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l'anno 2005 con le seguenti aliquote:

a)    aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente deliberazione, nella misura  del 6,4 per mille (sei virgola quattro per mille);

b)    aliquota nella misura del 7 per mille (sette per mille) per gli alloggi non concessi in  locazione (case sfitte);

2.     Di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di € 130,00;

3.     Di dare atto che secondo le stime effettuate  dal competente ufficio comunale il gettito complessivo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 conseguibile con l'applicazione delle due aliquote stabilite dal 1° comma ed individuando la detrazione al 2° comma, darà un gettito di circa EURO 1.600.000,00;

4.     Di disporre affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti interessati ed il servizio comunale competente adotti i provvedimenti  allo stesso conseguenti, compresa la trasmissione al Ministero delle Finanze;

5.     Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.