Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 febbraio 2009
OGGETTO: ALIQUOTE PER L’ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) NELL’ ANNO DI IMPOSTA 2009.
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote ICI:
:
ALIQUOTE ICI ANNO 2009 |
|
aliquota agevolata per terreni fabbricabili (art. 10, comma 1 lett.b) del Regolamento Comunale) |
6,00 per mille |
aree di fabbricati in ristrutturazione (art. 10, comma 1 lett.c) del Regolamento Comunale) |
6,00 per mille |
aliquota agevolata per abitazione principale (art. 10 comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale) |
5,50 per mille |
detrazione abitazione principale |
€ 103,29 |
aliquota ordinaria (art. 9 del Reg. Com.) |
6,30 per mille |
aliquota per fabbricati sfitti (art. 11 comma 1,lett.b) del Regolamento Comunale) |
7,00 per mille |
aliquota per abitazioni sfitte (art. 11 ,comma 1,lett.a) del Regolamento Comunale) |
7,00 per mille |
aliquota per terreni fabbricabili (art. 11, comma 1, lett.c) del Regolamento Comunale ) |
7,00 per mille |
Di confermare per l’anno 2009 la detrazione stabilita dall’art. 8 commi 2-3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. relativa alle abitazioni principali e loro pertinenze, di categoria A1-A8 e A9 nell’importo di € 103,29;
DI evidenziare che, a norma del regolamento comunale vigente, l’ufficio preposto non procederà all’accertamento di maggior valore delle aree fabbricabili qualora l’importo versato a titolo di imposta corrisponda almeno ai seguenti valori minimi/mq:
valore minimo/mq aree fabbricabili in |
€. |
zona A centro storico |
77,50 |
zona B aree residenziali |
77,50 |
zona C residenziale urbanizzata |
77,50 |
zona C residenziale non urbanizzata con P.L. adottato |
36,00 |
zona C residenziale non urbanizzata senza P.L. adottato |
28,00 |
zona D produttiva urbanizzata |
41,50 |
zona D produttiva non urbanizzata con P.L. adottato |
20,00 |
zona D produttiva non urbanizzata senza P.L. adottato |
13,00 |
zona E aree agricole |
3,60 |
di dare atto che i valori minimi , delle aree fabbricabili, esposti nella tabella non rappresentano in alcun modo il valore venale delle aree fabbricabili