DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 351 DEL 07/12/2004

 

 

OGGETTO:  Imposta comunale sugli Immobili. Approvazione aliquote e detrazione per l’anno 2005.

 

 

-          RICHIAMATO il capo I del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 “ Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-          VISTO il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1.1.2004 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 19.5.2004;

 

-          VISTO il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, il quale prevede che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";

 

-          ATTESO che ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, introdotto dall’art. 3 della Legge 662/96, “restano ferme le disposizioni dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/96 convertito con modificazioni dalla Legge 556/96” il quale prevede che “i comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale”;

 

-          RILEVATO che secondo quanto stabilito dal comma 56 dell’art. 3 della Legge 662/96 “i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-          VISTO il comma 4 dell'art. 2 della Legge 431 del 9.12.1998 che prevede che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi, previsti dal comma 3 del medesimo articolo, definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

 

-          CONSIDERATO che in data 29.7.1999 è stato sottoscritto, tra le organizzazioni UPPI, APE e ANPE, FEDERPROPRIETA' rappresentative dei proprietari e SUNIA, SICET e UNIAT rappresentative dei conduttori, in attuazione della sopramenzionata Legge 431/1998 e del D.M. del Ministro Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, l'Accordo Territoriale del Comune di Mantova del quale è stato preso atto con la delibera della Giunta Comunale n.  247 del 17.8.1999;

-           

-          VISTO altresì il Regolamento della Regione Lombardia del 10.2.2004 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41 lettera m) L.R. 1/2000;

 

-          VERIFICATO che, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della Legge 431/98, "i Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988, convertito nella Legge 61/89, possono derogare al limite massimo previsto dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni";

 

-          CONSTATATO che il Comune di Mantova rientra tra i Comuni di cui al sopramenzionato art. 1 del D.L. 551/1988 convertito nella Legge 61/89;

 

-          RILEVATO che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662, prevede:

-          al comma 2, che “dall' imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica”;

-          al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

-          VISTE le modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili introdotte dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 446/97;

 

-          RICHIAMATO l'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, così come modificato, che disciplina l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

-          RAVVISATA pertanto l'opportunità di fissare:

al 7 per mille l'aliquota ordinaria;

al 4,5 per mille l’aliquota da applicarsi:

-          alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Mantova, al fine di rendere meno onerosa la tassazione della prima casa già gravata da oneri fiscali diretti ed indiretti; 

-          alle unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari per rispondere adeguatamente alle istanze avanzate dalle organizzazioni rappresentative degli strati deboli della società mantovana;

-          alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado per agevolare coloro che rinunciando al reddito derivante dalla stipulazione di un contratto di locazione concedono l’unità immobiliare ai figli o ai genitori;

-          alle pertinenze dell’abitazione principale, adibite a garage, posti auto, box, cantine, soffitte, anche se distintamente iscritte in catasto;

-          agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Mantova;

 

al 5,5 per mille l'aliquota da applicarsi

-          alle unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo quanto definito dall'accordo territoriale del Comune di Mantova in attuazione della Legge 431 del 9.12.1998 e del D.M. 5 marzo 1999, al fine di incentivare la stipulazione di contratti di locazione di cui al suddetto accordo alle condizioni in esso contenute;

-          agli alloggi dati in locazione a canone moderato secondo i criteri previsti dall’art. 32 del Regolamento della Regione Lombardia del 10 febbraio 2004, n.1, al fine di incrementare l’offerta sul mercato di immobili da destinare a soggetti o nuclei famigliari aventi una condizione economica tale da richiedere interventi agevolativi;

all' 8 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, allo scopo di ridurre le operazioni di carattere speculativo sul mercato delle locazioni e di incentivare la stipulazione di contratti di locazione;

 

-          RITENUTO di fissare in € 103,29  la detrazione d’imposta da applicarsi:

-          alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

-          alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-          alle unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

-          agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Mantova;

 

-          VISTO l'allegato parere favorevole sulla regolarità  tecnica espresso dal Dirigente, ai sensi dell'art. 49 comma 1  del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

 

DELIBERA

 

di STABILIRE, per l’anno 2005, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

aliquota ordinaria del 7 per mille;

aliquota del 4,5 per mille per:

-          le unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Mantova;

-          le unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

-          le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

-          le pertinenze dell’abitazione principale, adibite a garages, posti auto, box, cantine, soffitte, anche se distintamente iscritte in catasto;

-          gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Mantova;

aliquota del  5,5 per mille per:

-          le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova stipulato in attuazione della Legge 431 del 9.12.1998 e del D.M. 5 marzo 1999;

-          agli alloggi dati in locazione a canone moderato secondo i criteri previsti dall’art. 32 del Regolamento della Regione Lombardia del 10 febbraio 2004, n.1;

aliquota dell' 8 per mille per:

gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;

di FISSARE, per l’anno 2005, la detrazione di € 103,29, di cui alle premesse per: 

-          le unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

-          le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-          le unità immobiliari, non locate, di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

-          gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Mantova;

 

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