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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 2011
Imposta comunale sugli Immobili (ICI) - Misura dell'Imposta
Per l'anno 2011 non essendo stata emanata alcuna deliberazione relativa alle aliquote ICI, sono confermate le seguenti aliquote già in vigore per il 2010:
- abitazione principale: 5 per mille (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non soggette ad esenzione);
- aree fabbricabili ed altri immobili: 7 per mille;
- terreni agricoli: 6 per mille;
- detrazione per abitazione principale: € 103,29
ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
(Decreto Legge 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008)
A decorrere dall’anno 2008 è esente dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Si intende abitazione principale (comprese le pertinenze), quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
L’esenzione si applica anche a:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché agli alloggi assegnati e riscattati dall’Istituto autonomo per le case popolari;
- al caso previsto dall’art. 6 comma 3 bis (coniuge non assegnatario della ex casa coniugale) e successive modificazioni del decreto legislativo n. 504/1992;
- le unità immobiliari (non locate) dei cittadini italiani residenti all’estero.
Il Regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili non prevede l’assimilazione all’abitazione principale del fabbricato:
- concesso in comodato a parenti;
- dell’anziano o disabile ricoverato in istituti di ricovero.
Di conseguenza l’esenzione dal pagamento dell’ICI non riguarda il fabbricato:
- concesso in comodato a parenti;
- dell’anziano o disabile ricoverato in istituti di ricovero
L’esenzione dal pagamento dell’ICI non riguarda le abitazioni principali di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione vigenti.
PERTINENZE
Il regolamento comunale non fa menzione delle pertinenze. Ciò perchè il codice civile descrive chiaramente questa fattispecie giuridica e perchè la Corte costituzionale ha chiarito che ad essa si applica automaticamente lo stesso regime fiscale del bene a cui è intimamente connessa. In poche parole affinchè un bene possa dirsi pertinenza di un altro bene devono essere presenti due condizioni: una oggettiva ed una soggettiva. Dal punto di vista oggettivo l'abitazione e la sua pertinenza non devono essere necessariamente attaccate ma devono essere poste ad una distanza tale da giustificare l'utilizzo connesso (ad es. un garage a 100-300 metri dall'abitazione risponde ancora a questa caratteristica). Dal punto di vista soggettivo deve sussistere la volontà (e il comportamento effettivo) del proprietario di utilizzare il bene "secondario" per scopi connessi a quello "primario". L'uso come cantina, garage o simili risponde a questo tipo di caratteristica.
Imposta Comunale sugli Immobili – modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato mediante le seguenti modalità:
- c.c.p. nr. 40611907 intestato a COMUNE VOLTA MANTOVANA SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
Va utilizzato il modello di bollettino di conto corrente
- modello F24;
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare di Verona e Novara). Gli utilizzatori di tale modalità saranno assoggettati alle tariffe eventualmente previste;
- a mezzo P.O.S. presso la sede comunale. Gli utilizzatori di tale strumento saranno assoggettati alle tariffe previste per questo tipo di servizio.
ARROTONDAMENTO: il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in su.
IMPORTO MINIMO : l’imposta non è dovuta se l’importo è inferiore a
€ 12,00.
Imposta Comunale sugli Immobili - Scadenze dei versamenti
Prima rata oppure unica soluzione entro il 16 GIUGNO.
Seconda rata dal 1 al 16 DICEMBRE.
La prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata a saldo dell'imposta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale.
Imposta Comunale sugli Immobili - Dichiarazione
Anche per il 2011 la dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 463 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
In tutti gli altri casi
deve essere presentata.
PRECISAZIONINon devono essere dichiarate le variazioni che dipendono da passaggi di proprietà per effetto di atti di compravendita, donazioni o altri atti stipulati davanti al notaio.
Oltre ai casi, previsti sulle istruzioni ministeriali, la dichiarazione ICI va presentata, per l’anno d’imposta 2010, se si è verificato uno dei seguenti eventi:
- il fabbricato viene adibito ad abitazione principale;
- il fabbricato, precedentemente adibito ad abitazione principale, viene adibito ad altri usi.
La presentazione della dichiarazione sul modello ministeriale deve essere fatta entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello ministeriale è scaricabile direttamente in questa sezione
Imposta Comunale sugli Immobili -Terreni agricoli ed aree fabbricabili
Terreni agricoli: si conferma l'obbligo del versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per i terreni che si trovano al di sotto del Canale Virgilio e quindi l'esenzione per quelli situati al di sopra di tale canale.
Nel caso che il possessore dei terreni non si trovi nella condizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, è consigliabile verificare attentamente l'eventuale edificabilità degli stessi. A tal fine è possibile richiedere all'Ufficio tecnico comunale un certificato di destinazione urbanistica che pone al riparo il contribuente da dubbi circa l'effettiva destinazione dei terreni. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2010, è stato integrato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili allegando la tabella dei valori delle aree edificabili applicabili per l’anno 2011, valori che sono visualizzabili su questo sito internet. Si ribadisce che tali valori non sono assolutamente obbligatori ma il loro utilizzo garantisce al contribuente l'assoluta tranquillità nel senso che il Comune non potrà contestare in futuro il valore utilizzato richiedendo l'applicazione di un valore superiore.