Il comune di Suzzara (provincia di Mantova) ha adottato il 30 novembre 2004 la seguente       deliberazione  in  materia  di  determinazione delle aliquote dell’imposta comunale  sugli  immobili

( I. C. I. ) per l’anno 2005:

 

( Omissis )

 

1)   di stabilire che l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, sarà applicata in questo Comune con le seguenti aliquote e detrazioni :

 

a)    ALIQUOTA ORDINARIA PARI AL 6 PER MILLE;

 

b)   ALIQUOTA DEL 4,5 PER MILLE PER:

 

- unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

    Detrazione di imposta : euro 103,29

- unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario.

   Detrazione di imposta : euro 103,29

 -  alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

   Detrazione di imposta : euro 103,29

 -  unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata.

     Detrazione di imposta : euro 103,29

-   unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

     Detrazione di imposta : nessuna                     

-  abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale.

     Detrazione di imposta : nessuna

 

c)    ALIQUOTA  DEL 4 PER MILLE PER :

 

-     fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);

 

d)   ALIQUOTA  DEL  2 PER MILLE PER:

 

-     immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431;

 

 

e)    ALIQUOTA PARI AL 7 PER MILLE PER:

 

- alloggi non locati

 - aree fabbricabili

 

( Omissis )