INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2010
L’art. 1 del D.L. n.93/2008 convertito in Legge n.126/2008 prevede l’esenzione “dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” .
L’esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad accezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
L’esenzione viene applicata altresì:
- alle pertinenze dell’abitazione principale (senza limite di numero e distinzione di categoria catastale)
- ai fabbricati del coniuge non assegnatario della ex casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis., D.Lgs. n. 504/1992)
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992)
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992)
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (art. 8, comma 6, del vigente Regolamento Comunale)
L’ aliquota I.C.I. da applicare all’abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze è del 5,5 ‰ ;
L’ aliquota per le altre unità immobiliari è del 7‰;
L’ aliquota per le abitazioni sfitte è del 7‰;
L’aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori – art. 1, comma 5, Legge 449 del 27/12/1997 (tale condizione va dichiarata all’Ente) è del 5‰;
Qualora gli immobili siano affittati con i nuovi contratti di locazione concordati, si applica una riduzione all’aliquota ICI dovuta pari allo 0,5 per mille (tale condizione va dichiarata all’Ente);
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di Euro 250,00 per i soggetti passivi d’imposta aventi i seguenti requisiti:
- aver compiuto il 65° anno di età al 30 giugno dell’anno cui si riferisce l’imposta;
- appartenenza a nucleo famigliare composto da una sola persona;
-essere titolare di reddito ISEE non superiore ad Euro 6.713,94 annui (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall’ultima certificazione sostitutiva se non è stata presentata la dichiarazione);
- essere proprietario di unico immobile adibito ad abitazione principale;
(tali requisiti devono sussistere contestualmente e vanno dichiarati all’Ente);
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i soggetti passivi dell’imposta diversi da quelli indicati al comma precedente è di Euro 103,29.
Qualora la detrazione di Euro 103,29 non venga interamente utilizzata per la 1ma casa, la somma restante può essere scomputata dall’ICI sulle pertinenze della 1ma casa (Circolare Min. della Finanza n. 14/E del 25 maggio 1999);
La casa concessa in comodato gratuito al familiare viene considerata 1ma casa sia agli effetti della detrazione di Euro 103,29, che per l’aliquota pari al 5,5‰ - tale condizione deve essere autocertificata dal soggetto avente diritto alla detrazione.