IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ATTO RICOGNITORIO (AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 169 DELLA LEGGE 296/2006)
1) 5,5 ‰ : aliquota I.C.I. da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze;
2) 7‰ : aliquota per le altre unità immobiliari;
3) 7‰: aliquota per le abitazioni sfitte:
4) 5‰: aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori – art. 1, comma 5, Legge 449 del 27/12/1997 (tale condizione va dichiarata all’Ente);
5) qualora gli immobili siano affittati con i nuovi contratti di locazione concordati, si applica una riduzione all’aliquota ICI dovuta pari allo 0,5 per mille (tale condizione va dichiarata all’Ente);
6) Euro 250,00: detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi d’imposta aventi i seguenti requisiti:
- aver compiuto il 65° anno di età al 30 giugno dell’anno cui si riferisce l’imposta;
- appartenenza a nucleo famigliare composto da una sola persona;
-essere titolare di reddito ISEE non superiore ad Euro 6.713,94 annui (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall’ultima certificazione sostitutiva se non è stata presentata la dichiarazione);
- essere proprietario di unico immobile adibito ad abitazione principale;
(tali requisiti devono sussistere contestualmente e vanno dichiarati all’Ente);
7) Euro 103,29: detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i soggetti passivi dell’imposta diversi da quelli indicati al punto 6;
8) la casa concessa in comodato al familiare viene considerata 1ma casa agli effetti della detrazione di Euro 103,29 (aliquota del 7‰) (tale condizione deve essere autocertificata dal soggetto avente diritto alla detrazione);
9) qualora la detrazione di Euro 103,29 non venga interamente utilizzata per la 1ma casa, la somma restante può essere scomputata dall’ICI sulle pertinenze della 1ma casa (Circolare Min. della Finanza n. 14/E del 25 maggio 1999);
10) Con l’art. 1 commi 5 e 6 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) vengono introdotte nuove disposizioni in materia di I.C.I. ed in particolare:
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione di cui trattasi si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
E’ STATA CONFERMATA L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NELLA MISURA DELLO 0,5% SENZA LIMITI DI ESENZIONE.
IL VERSAMENTO I.C.I. ORDINARIA VA EFFETTUATO:
- SUL C/C N. 88697602 INTESTATO A:
Intestazione prima riga: EQUITALIA NOMOS S.P.A
Intestazione seconda riga: SUSTINENTE –MN- ICI
- oppure tramite MOD.F24