IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006

 

DELIBERA

 

Omissis…

 

 

1)   -  di confermare al 5,5 ‰ l’aliquota I.C.I. da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze per l’anno 2006;

-  di confermare l’aliquota del 7‰ per le altre unità immobiliari, in conformità dell’art. 6 del 

     D.Lgs. 31/12/92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

-  di confermare l’aliquota del 7‰ per le abitazioni sfitte; 

 

2)   Di confermare in Euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi d’imposta aventi i seguenti requisiti:

-     aver compiuto il 65° anno di età al 30 giugno dell’anno cui si riferisce l’imposta;

-     appartenenza a nucleo famigliare composto da una sola persona;

-     essere titolare di reddito ISEE non superiore ad Euro 6.713,94 annui (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall’ultima certificazione sostitutiva se non è stata presentata la dichiarazione);

-     essere proprietario di unico immobile adibito ad abitazione principale.

 

3)   di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i soggetti passivi dell’imposta diversi da quelli indicati al punto 2 del deliberato;

 

4)   di confermare l’aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori – art. 1, comma 5, Legge 449 del 27/12/1997 ;

 

5)   di confermare che la casa concessa in comodato al familiare viene considerata 1à casa con detrazione di Euro 103,29 (aliquota 7 per mille) – tale condizione deve essere autocertificata dal soggetto avente diritto alla detrazione);

 

6)   di confermare che, qualora la detrazione di Euro 103,29 non venga interamente utilizzata per la 1à casa, la somma restante può essere scomputata dall’ICI sulle pertinenze della 1° casa (Circolare Min. della Finanza n. 14/E del 25 maggio 1999) ;

 

7)   di confermare che qualora gli immobili siano affittati con i nuovi contratti di locazione concordati, si applica una riduzione all’aliquota ICI dovuta pari allo 0,5 per mille ;