COMUNE DI SUSTINENTE
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005
Omissis…
1) – per l’anno 2005, di confermare al 5,5 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare all’abitazione principale, e relative pertinenze.
- di stabilire l’aliquota del 7 per mille per le altre unità immobiliari, in conformità dell’art. 6 del D.Lgs. 31/12/92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- di stabilire l’aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte;
2) di stabilire in Euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi d’imposta aventi i seguenti requisiti:
- aver compiuto il 65° anno di età al 30 giugno dell’anno cui si riferisce l’imposta;
- appartenenza a nucleo famigliare composto da una sola persona;
- essere titolare di reddito ISEE non superiore a Euro 6.713,94 annui (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall’ultima certificazione sostitutiva se non è stata presentata la dichiarazione);
- essere proprietario di unico immobile adibito ad abitazione principale;
3) di confermare in Euro 103,.29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta diversi da quelli indicati al punto 2 del deliberato;
4) di confermare l’aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori – art. 1, comma 5, Legge 449 del 27/12/1997 ;
5) di stabilire che la casa concessa in comodato al familiare viene considerata 1à casa con detrazione di Euro 103.29;(aliquota 7 per mille) – tale condizione deve essere autocertificata dal soggetto avente diritto alla detrazione-
6) di stabilire che, qualora la detrazione di Euro 103.29 non venga interamente utilizzata per la casa, la somma restante può essere scomputata dall’ICI sulle pertinenze della 1° casa (Circolare Min. della Finanza n. 14/E del 25 maggio 1999) ;
7) di stabilire che qualora gli immobili siano affittati con i nuovi contratti di locazione concordati, si applica una riduzione all’aliquota ICI dovuta pari allo 0,5 per mille ;
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- La dichiarazione I.C.I. (Denuncia iniziale e/o di variazione) va compilata su modello ministeriale;
- Il versamento I.C.I. va effettuato sul c/c n.175463 intestato a UNIRISCOSSIONI S.p.A. – Mantova