PREMESSO che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotto con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. nonché il collegato alla Finanziaria 2001 L. 342/2000 e ritenuta quindi la propria competenza a provvedere sull’oggetto;
PRESO ATTO che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
CONSIDERATO che l’art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97 cita: ”Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 662/96, può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per l’unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente”;
VISTO l’art. 59, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 446/97 in base al quale il Comune può, con proprio regolamento, considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto e di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
VISTO l’art. 30, della L. 448 del 23 dicembre 1999 (Finanziaria), che al comma 12 dispone “fino all’anno d’imposta 1999 compreso, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota ridotta, ….(omissis), si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile.”, mentre al successivo comma 13 stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 12 non hanno effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l’aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.”;
RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 23/E del 11 febbraio 2000, punto c) la quale chiarisce che “Occorre sottolineare che la disposizione contenuta nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e non le detrazioni che l’art. 8 del d.lgs. 504 del 1992, consente al comune di stabilire per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Pertanto, l’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.”;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera n. 14 del 13.02.99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. 266/05 comma 155, art. 1, che fissa il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti contestualmente alla data di approvazione del bilancio e cioè entro il 31 marzo 2006;
RITENUTO di determinare pertanto l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006, nelle seguenti misure:
1) aliquota al 7 per mille da applicarsi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) aliquota al 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
3) aliquota al 7 per mille per i terreni agricoli;
4) aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
5) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;
6) di determinare in € 129,11 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel Regolamento dell’I.C.I.;
DATO atto che, a seguito di tale aumento, il gettito globale si stima complessivamente in € 1.113.000,00 al lordo degli oneri di riscossione;
Per tutto quanto esposto;
RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell’ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D. Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge:
D E L I B E R A
a) di stabilire, per l’anno 2006, l’aliquota I.C.I. da applicare nel Comune di Moglia, nelle seguenti misure:
1) aliquota al 7 per mille da applicarsi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) aliquota al 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
3) aliquota al 7 per mille per i terreni agricoli;
4) aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e così come indicati nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
5) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;
6) € 129,11 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel Regolamento dell’I.C.I.;
b) di prevedere, per l’anno 2006, l’entrata lorda di euro 1.113.000,00;
c) di disporre l’invio del presente atto entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97;
d) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.