“Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Marmirolo (Provincia di Mantova) in materia di determinazioni relative alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008” (deliberazione C.C. nr. 13 del 18/02/2008)
1) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 determinando in €. 104 la detrazione ordinaria per abitazione principale aumentando da €. 104 a € 156 tale detrazione per l’anno 2008 per proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
* l’immobile sia destinato ad abitazione principale;
* il reddito annuo massimo imponibile dall’intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di €.13.944,34 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, aumentando di €. 774,69 per ogni familiare a carico, quest’ultimo importo raggiungerà la cifra di €. 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
* i beneficiari appartengono alle categorie di seguito elencate:
a) pensionati
b) coniugi a carico di pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;
d) disoccupati per almeno sei mesi nell’anno 2007 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
e) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità per almeno sei mesi nell’anno 2007;
- condizione imprescindibile per la fruizione della maggiore detrazione è il non possesso, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da parte dei componenti il nucleo famigliare, compreso il richiedente, di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell’abitazione principale;
- di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 – A/7 – A/8 – A/9;
- di fissare dal 2 Maggio al 30 Giugno 2008 il periodo entro il quale l’istanza deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la scadenza del beneficio per l’anno 2008. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2008 l’istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 2008. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;
- di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica;
2) di dare atto che le aliquote dell’imposta rimangono confermate nelle misure stabilite con propria deliberazione nr. 3 del 28/02/2007 e precisamente:
- aliquota ordinaria 5,5 per mille;
- aliquota per seconde case non occupate, locali sfitti uso negozio (cat. Catastale C1) ed aree
edificabili 7 per mille;
ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(BARDINI Rag. Roberta)