COMUNE DI QUISTELLO

(Provincia di Mantova)

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 DEL  31.03.2009

 

CODICE ENTE 10865

Sessione  straordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica

 

L’anno duemilanove, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 20.45, nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

 

Presenti

Assenti

 1.  Pastacci Alessandro

*

 

 2.  Gemelli Enzo

*

 

 3.  Grespi Claudio

*

 

 4.  Ruberti Stefano

 

*

 5.  Cavalli Roberta

*

 

 6.  Selogna Gianni

*

 

 7.  Papotti Eleonora

*

 

 8.  Viviani Mauro

*

 

 9.  Malavasi Luca

*

 

10. Mari Spartaco

*

 

11. Camurri Filippo

*

 

12. Piva Mauro

*

 

13. Magri Elena

*

 

14. Zappavigna Tiziano

*

 

15. Andreoli Davide

 

*

16. Bussolotti Cinzia

*

 

17. Pivetti Tommaso

*

 

 

            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Cardamone Franco

            Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Pastacci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno:

 

O G G E T T O:

 

CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E VALORE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2009

       Sindaco: l’Ass. Ruberti si scusa ma stasera è influenzato. Si confermano le aliquote anchè perché non era possibile modificarle secondo quanto previsto dall’ultima finanziaria e quindi anche i valori sono rimasti i medesimi per le aree edificabili.

            Consigliere Zappavigna: noi non abbiamo sostanziali posizioni su questo punto. Ci asteniamo ribadendo quello che a suo tampo abbiamo detto sulle aliquote Ici cioè che ci sembra impostazione più corretta il fatto di aumentare la quota di detrazione piuttosto che abbassare le aliquote. Il fatto che le aliquote non si muovano non ci vede contrari però di fatto la nostra astenzione è motivata dalla riconferma di quello che a suo tempo dicemmo in merito a quello che riteniamo un’azione migliore di imposizione fiscale.

            Sindaco: ricordo che l’aliquota sulla prima casa è stata tolta, sono rimaste solo alcune tipologie catastali.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.04.2008, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008;

Visto il  provvedimento del Ministero dell’Interno del 19.12.2008 nel quale si dà atto che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli Enti Locali  è differito al 31.03.2009”,

            Visto l’art. 1, comma 5, della legge 449/97 con il quale è attribuita ai Comuni la facoltà di deliberare l’aliquota ridotta anche inferiore al 4 per mille per le unità immobiliari inagibili, oggetto di interventi di recupero ai sensi del comma 1, del medesimo articolo di legge;

Verificato il gettito del tributo dell’anno 2008 con riferimento alle proiezioni anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte;

Ritenuto di voler favorire anche per il 2009 il recupero di immobili inagibili con aliquota del 3 per mille, in considerazione del fatto che tali immobili perderanno l’agevolazione derivante dall’abbattimento del 50% dell’imposta prevista per gli immobili inagibili;

Ritenuto di deliberare per l’anno 2009 le aliquote come segue:

v     3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;

v     4,5 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,29;

v     5 per mille per i fabbricati posseduti da soggetti che iniziano una nuova attività industriale, artigianale o di commercio di vicinato. Nel caso di commercio di vicinato il fabbricato non deve avere una superficie superiore a 250 mq. Per fruire dell’aliquota agevolata il soggetto passivo di imposta dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante autocertificazione da presentare entro il termine del versamento a saldo dell’imposta dell’anno di competenza. Tale attestazione avrà valore per un periodo di tre anni salvo dichiarazione di cambiamento della situazione di fatto o di diritto;

v     7 per mille per tutti i terreni;

v     6,9 per mille aliquota ordinaria;

v     7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unità immobiliari censite alla categoria catastale “A” rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a)      non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente,

b)      non ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. a) il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

v     esenzione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) così come definite dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e quelle ad esse assimilate con regolamento comunale;

 

Ritenuto di confermare la detrazione ordinaria valida per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 annue;

Atteso che con la medesima deliberazione consiliare n. 15/2008, sopra richiamata, venivano definiti i valori delle aree fabbricabili per l’anno 2008;

            Considerato che con il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 veniva istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ;

            Atteso che l’art. 5, comma 5, del suddetto decreto prevede che: “per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

            Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 13.03.2003, esecutiva, con le successive modificazioni ed integrazioni;

            Ritenuto di confermare i valori dei terreni edificabili e visto in dettaglio l’allegato relativo prospetto;

            Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000;

            Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza) e n. 4 astenuti (Zappavigna, Bussolotti, Magri e Pivetti),

 

D E L I B E R A

 

1)      di confermare per l’anno 2009 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, nelle seguenti misure:

v     3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;

v     4,5 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,29;

v     5 per mille per i fabbricati posseduti da soggetti che iniziano una nuova attività industriale, artigianale o di commercio di vicinato. Nel caso di commercio di vicinato il fabbricato non deve avere una superficie superiore a 250 mq. Per fruire dell’aliquota agevolata il soggetto passivo di imposta dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante autocertificazione da presentare entro il termine del versamento a saldo dell’imposta dell’anno di competenza. Tale attestazione avrà valore per un periodo di tre anni salvo dichiarazione di cambiamento della situazione di fatto o di diritto;

v     7 per mille per tutti i terreni;

v     6,9 per mille aliquota ordinaria;

v     7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unità immobiliari censite alla categoria catastale “A” rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a)      non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente,

b)      non ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. a) il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

v     esenzione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) così come definite dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e quelle ad esse assimilate con regolamento comunale;

 

2)      di confermare la detrazione ordinaria valida per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 annue;

3)      di stimare, in base alle proiezioni delle riscossioni anno 2008 ed all’attività di controllo delle denunce relative agli anni pregressi, il gettito complessivo dell’imposta in €  944.000,00 da iscrivere nell’apposita risorsa del bilancio per l’esercizio 2009;

4)      di confermare per l’anno 2009 il valore delle aree fabbricabili così come indicato nell’allegato prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

 

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza) e n. 4 astenuti (Zappavigna, Bussolotti, Magri e Pivetti) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Pastacci Alessandro

 

 

                                                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                 F.to Cardamone Franco

 

 

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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio il

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

 

 

lì,                                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                   F.to Cardamone Franco

 

 

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                Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

 

 

                                                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         Cardamone Franco

 

 

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q       Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 in data

 

 

 

                                                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                                     Cardamone Franco

 

 

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