PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

 

COMUNE DI POMPONESCO

(Provincia di Mantova)

 

Estratto della deliberazione  N.4  adottata dal Consiglio  Comunale  in data 31.3.2011

ad oggetto “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2011”

 

Di confermare l'imposta comunale sugli immobili ICI per l'anno 2011 come segue:
aliquota ordinaria del 5 per mille;
non devono essere eseguiti versamenti d'imposta se inferiori ad €. 10,33;
detrazione per abitazione principale  €. 103,30.


Di confermare  anche per l’anno 2011, i valori attribuiti alle aree fabbricabili per l’anno 2007,  approvati  con deliberazione della Giunta n. 93 del 22/10/2005, valori scaturenti da una stima del valore medio commerciale per aree omogenee e per zone di mercato:
Zona                   minimo          massimo
A                       €.   35,00      €. 60,00
B,C urbaniz.       €   31,00       €. 44,00
C non urbanizz.  €.  19,00       €..24,00
D urbanizz.         €.  24,00       €. 37,00
D non urb.          €.  10,00      €.  19,00
E agricola           €.    4,00      € .   6,50
Aree standard     €.    8,00      €   15,00

Di prendere atto che i valori suindicati potranno subire variazioni in aumento o diminuzione di non oltre il 10% per parametrare correttamente i prezzi al valore di mercato.

Di comunicare le seguenti modalità di versamento:

-         sul  c.c. p. n. 88695838  intestato ad  EQUITALIA NOMOS SPA. di Mantova

-         POMPONESCO-MN-ICI

-         tramite modello F24

                                                   **************

Estratto della deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Comunale  in data 21.3.2009 “Modifica all’art. 7 comma 6 del Regolamento dell’ICI

…omissis…                           

    

                                                      DELIBERA

 

Di modificare il Regolamento per l’ICI nel modo seguente:

ART. 7 COMMA 6:

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito :

a)      ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitore e figlio, nonni e nipoti);

b)      al coniuge separato o divorziato.