N. 8 REGISTRO DELIBERE            COMUNE DI MEDOLE         DATA  08/02/2005          Originale

Verbale  di deliberazione della Giunta Comunale                                                                         ORA   12,15

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI- CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE  ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 3 comma 53 Legge 23.12.1996 n. 622 e dell’art. 10 del D. L. n. 69/96 convertito nella Legge n. 30/97, il quale dispone che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stabilità dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 la quale dispone che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con decreto Legge 314 del 30.12.2004 è stato differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 16 del 11.02.2004, esecutiva, con la quale veniva determinata per l’anno 2004 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 (sei) per mille; l’aliquota del 7 (sette) per mille sia per gli alloggi e per gli altri edifici non locati, sia per i terreni edificabili non edificati; l’aliquota del 4 (quattro) per mille, per tre anni dalla fine dei lavori per le unità immobiliari inagibili o inabitabili all’interno del centro storico, e per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici di cui si intende procedere al recupero; l’aliquota del 4 (quattro) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato; la detrazione di € 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l’art. 1, comma 5, della Legge n. 499 del 27.12.1997;

Visto l’art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 9.12.1998;

Dato atto che l’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 3, comma 55, legge 23.12.1996 n. 662 prevede che a decorrere dall’anno 1997, con la deliberazione per la determinazione dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo di L. 200.000 di detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Sentita la proposta del Sindaco sulla necessità di confermare per l’anno 2005 le aliquote determinate per l’anno 2004, con deliberazione G.C. n.16  del 11.02 2004, nonché di confermare altresì la detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si pratica tale detrazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

 

 

1. Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 (sei ) per mille;

2. Di confermare l’aliquota del 7 (sette) per mille sia per gli alloggi e per gli altri edifici non locati, sia per i terreni edificabili non edificati; l’aliquota del 4 (quattro) per mille, per tre anni dalla fine dei lavori, per le unità immobiliari inagibili o inabitabili all’interno del centro storico, e per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici di cui si intende procedere al recupero; l’aliquota del 4 (quattro) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato.

3. Di confermare per l’anno 2005 la detrazione di € 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Istituto di Credito BANCA AGRICOLA  MANTOVANA    -di Mantova – gruppo MPS- alla quale è stato affidato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 30/12/2004 il servizio di riscossione ICI di questo Comune.