Comune di Porto Mantovano

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

Di confermare, per l’anno 2008, le aliquote ICI così come di seguito indicate:

ALIQUOTA

AVENTI DIRITTO

6 per mille

 

􀂾 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e proprie pertinenze

(sono da considerare abitazioni principali anche le abitazioni date in uso gratuito tra genitori e figli e tra figli e genitori. Affinché possano gli interessati beneficiare dell’aliquota ridotta, devono comunicare su appositi modelli da ritirare presso l’ufficio tributi e da consegnare all’Ufficio protocollo entro il 31/05 dell’anno di riferimento, per avere efficacia nell’anno stesso di consegna)

􀂾 per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa

􀂾 per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro

􀂾 per immobili inagibili o inabitabili, od oggetto di interventi finalizzati al recupero storico ed artistico

􀂾 per gli immobili adibiti ad abitazioni locate con contratto registrato o concordato (con l’obbligo della comunicazione per coloro che cedono in locazione con contratto registrato o concordato, comunicando su appositi modelli da ritirare presso l’ufficio tributi e da consegnare all’Ufficio protocollo entro il 31/05 dell’anno di riferimento, per avere efficacia nell’anno stesso di consegna)

􀂾 per immobili realizzati per la vendita e non venduti, di proprietà delle imprese aventi ad oggetto la costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo non superiore ai 3 anni ( con l’obbligo della comunicazione per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti, di proprietà delle imprese aventi ad oggetto la costruzione ed alienazione per un periodo non superiore ai tre anni, comunicando su appositi modelli da ritirare presso l’ufficio tributi e da consegnare entro il 31/05 dell’anno di riferimento, per avere efficacia nell’anno stesso di consegna)

6,5 per mille

 

􀂾 Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali

􀂾 Terreni adibiti a coltivazione agricola

􀂾 Aree edificabili

􀂾 Immobili non compresi nelle altre aliquote

7 per mille

 

􀂾 Abitazioni non locate

Di disporre una detrazione ordinaria per le abitazioni principali pari ad Euro 103,29 nonchè di disporre un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (da aggiungersi alla detrazione ordinaria) pari all’1,33 per mille della base imponibile, entro il limite massimo di 200 Euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta e ad esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9, così come previsto dall’art. 1 c. 5 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Di disporre una detrazione di Euro 258,23 per le seguenti situazioni di carattere sociale:

• persone o nuclei famigliari per i quali, nell’anno di imposta od in quello precedente sia stata verificata una situazione di carenza economica che abbia comportato la concessione di contributi o sussidi comunali sulla base del Regolamento comunale adottato ai sensi dell’Art.12 della 241/1990;

• persone o nuclei famigliari il cui reddito non sia superiore al «minimo vitale» identificato secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento citato, ai sensi dell’Art.12;

• persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti entro il trenta aprile dell’anno corrente di imposta.

Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata con le modalità previste dalla circolare n.3/DPF del 16.04.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze