OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.
-PREMESSO che l’art.151 del TUEL 18 agosto 2000 n.267 , fissa la data di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
-VISTO l’art.24 del vigente Regolamento Comunale di contabilità che prevede, al comma 1, che la Giunta Comunale formuli gli indirizzi in ordine alla predisposizione del Bilancio di Previsione;
-VISTO al riguardo l’atto GC n.241 del 28.09.2004, esecutivo, con il quale la Giunta Comunale ha espresso le direttive per la formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2005/2007 e della Relazione Previsionale e Programmatica per i triennio 2005/2007;
-DATO ATTO che:
-con l’art.4 della Legge 23 ottobre 1992 n.421 è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali;
-il D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504 è stato emanato in attuazione della delega predetta;
-il Capo I del Decreto istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;
-l’art.6, primo comma, del Decreto, così come modificato dalla legge 662/1996, fissa al 31 ottobre il termine perentorio per la determinazione dell’aliquota dell’imposta per l’anno successivo e stabilisce, inoltre, che se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
-VISTO l’art.3 della legge 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell’abitazione principale, o di alloggi non locati, e inoltre consentiva di aumentare la detrazione per l’abitazione principale fino al tetto massimo di € 258,23;
-VISTO, altresì, l’art.58 del Dlgs 446/1997 che consente di stabilire la detrazione sulla abitazione principale in misura superiore ad € 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per essa, senza tuttavia consentire al Comune di aumentare in corrispondenza l’aliquota per le unità tenute a disposizione;
-DATO ATTO che per il 2004 con atto GC n 305 del 27/11/2003 , esecutivo, sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni:
a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille;
b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili;
c) detrazione d’imposta sulla abitazione principale nella misura di € 135,00;
-RITENUTO di confermare anche per il 2005 le suddette aliquote e detrazioni per l’abitazione principale, in considerazione del fatto che l’attività di recupero evasione si riflette sull’imposta ordinaria con un incremento di gettito;
-VERIFICATO che l’aliquota del 7‰ per le aree fabbricabili e per le case sfitte (per un gettito presunto complessivo di €. 280.000,00) ha consentito nell’esercizio 2004 e presumibilmente consente per l’esercizio 2005:
ü il limitato ricorso a forme di indebitamento per la realizzazione degli investimenti programmati;
ü il finanziamento di interventi ritenuti prioritari nel campo dei servizi sociali e dell’istruzione;
ü il contenimento delle quote di recupero dei servizi a carico degli utenti delle fasce economicamente più deboli;
-VISTO i vigente Statuto Comunale ;
-VISTO l’art.125 del TUEL n.267 del 18.08.2000;
-VISTO l’art.134, comma 4, del TUEL n.267 del 18.08.2000, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
-DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dipendente Dott.ssa Tebaldini Cristina;
-VISTI l’allegato parere favorevole del Dirigente Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del TUEL n.267 del 18.8.2000;
-all’unanimità,
D E L I B E R A
1)-DI DETERMINARE per l’anno 2005, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale già adottate per l’anno 2004, come di seguito riportato:
a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille;
b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili;
c) detrazione d’imposta sulla abitazione principale nella misura di € 135,00.
2-DI PUBBLICARE il presente provvedimento per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dal 4° comma dell’art.58, del DLgs 446/1997.
-all’unanimità , con separata votazione
D E L I B E R A
3)-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.