REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

ARTICOLO 1 – oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nell’ambito del territorio comunale ed integra la disciplina legislativa in materia. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

 

ARTICOLO 2 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Il Consiglio comunale contemporaneamente all’approvazione del bilancio di previsione e con effetto dall’inizio di ciascun anno, su proposta scritta dell’ufficio tecnico comunale,  ai fini delle verifiche dell’imposta, determina annualmente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio del Comune.

 

ARTICOLO 3 – Riduzione e detrazione dell’imposta

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili in cui il mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con una dichiarazione sostitutiva;

3. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo determinato con apposita delibera, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. Si considera altresì abitazione principale, ai fini dell’applicazione della riduzione prevista dal Comma 3 del presente articolo, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero, a condizione che la stessa risulti non occupata e con riferimento ad unica unità abitativa. A tal fine il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione per l’abitazione quale abitazione principale, mediante denuncia ICI con indicazione delle relative motivazioni ed allegando documenti probatori;

5. Le pertinenze dell’abitazione principale seguono lo stesso trattamento agevolativi riservato alle abitazioni principali.

 

  ARTICOLO 4 – Modalità di versamento

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l’abitazione principale;

2. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, dell’art. 18 della legge n. 388/2000, nonché dall’art. 1, comma 175 della L. 296/2006 il versamento dell’imposta deve essere corrisposto mediante:

-         versamento diretto al concessionario della riscossione;

-         mediante modello F24;

 La modalità di riscossione è deliberata dal Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione dell’aliquota e della misura delle detrazioni d’imposta

 

  ARTICOLO 5 – Interessi

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate sull’ICI sono fissati nelle stesse misure previste per il saggio legale.

 

 ARTICOLO 6 – Limite dei versamenti e dei rimborsi

Non si fa luogo ad azioni di recupero o di rimborso quando l’importo complessivo da recuperare risulta non superiore ad € 3 (tre).

 

  ARTICOLO 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.