ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI BIGARELLO (PROVINCIA DI MANTOVA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“Omissis”

 

DELIBERA

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2008”

 

“Omissis”

 

1)     di confermare che l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo Comune per l’anno 2008 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.:

a)     aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lett. b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,9 per mille;

b)    aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall’ascendente di primo grado e per le sue pertinenze;

c)     aliquota massima del 7,0 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;

2)     di prendere atto che, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 come modificato dall’art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23/12/1996, la detrazione d’imposta I.C.I. a carico del bilancio comunale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l’anno 2008 è fissata per legge in Euro 103,29;

3)     di dare atto, inoltre, che l’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (la cosiddetta "Finanziaria 2008") ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’ulteriore detrazione d’imposta I.C.I. a carico del bilancio statale per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario, la quale è determinata per legge nella misura dell’ 1,33 per mille del valore catastale dell’abitazione principale e delle eventuali pertinenze fino a concorrenza dell’I.C.I. dovuta sull’abitazione principale e sulle eventuali pertinenze e, comunque, fino ad un limite massimo di Euro 200,00, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);

 

 “Omissis”