Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2007 in materia di aliquote, detrazioni e riduzioni I.C.I. per l’anno 2007 adottata dal COMUNE DI MOTTEGGIANA ( provincia di Mantova).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1 - di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l’utilizzo di sottotetti;
b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente l’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili;
c) 5,80 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usufruttuario;
d) 7 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni;
e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati;
2 – di stabilire per l’anno 2007 le seguenti agevolazioni e detrazioni d’imposta:
a. agevolazione con applicazione dell’aliquota non inferiore al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l’utilizzo di sottotetti;
b. agevolazione con applicazione dell’aliquota non inferiore al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili;
c. detrazione di Euro 104,00 per l’abitazione principale del soggetto passivo;
3 - di considerare “ abitazione principale” l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4 - di precisare che l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al punto 2) lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
5 – di precisare che l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al punto 2) lett. b) del presente atto può essere concessa per non più di tre anni;
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