Oggetto: IMPOSTA COMUNALE ICI DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2008.
1. di stabilire, per i motivi descritti in premessa, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo Comune, per l'anno 2008 con l'aliquota del 7 (sette) per mille, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;
2. di stabilire, per l’anno 2008, l’aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
3. di stabilire, per l'anno 2008, l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
4. di stabilire l’aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi del 1° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili,
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156,00 (euro centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;