Protocollo Spedita COPIA
___///____ ___///____ Numero 13
Codice Ente 10832
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - . DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L’ANNO 2006.
L’ anno DUEMILASEI, addì NOVE del mese di MARZO, ore 12,30, a seguito di regolari inviti si è riunita
|
P. |
A. |
Dr.ssa BRUN Maria Regina |
X |
|
Dr. FONTANA Massimiliano |
X |
|
Dr. LIGABO’ Giampiero |
X |
|
ALBERICI Nadia |
|
X |
PRANDINI Ennio |
X |
|
BONFANTE Paolo |
|
X |
|
4 |
2 |
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Bianca MELI.
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 11 del 10.02.2005, esecutiva, veniva determinata per l'anno
o del 7 (sette) per mille;
o del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze, per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
o del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati;
o del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
o del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili
e stabilita la detrazione di Euro 156,00 (euro centocinquantasei/00) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;
- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, dispone che l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e che deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
- che l’art. 4 – comma 1 – del Decreto Legge 08.08.1996, n. 437, convertito con Legge 24.10.1996, n. 556, prevede la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- che l'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997 conferisce ai Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
DATO ATTO che l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 prevede che, a decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione per la determinazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di Euro 103,29 (L. 200.000) di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevato fino a Euro 258,23 (L. 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
DATO ATTO, infine, che l'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 stabilisce, che limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detta detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e che in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
RITENUTO di avvalersi anche per l'anno 2006 della facoltà dell'aumento della detrazione per abitazione principale e di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, facoltà stabilita dall'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997, al fine di incentivare il recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
VISTO l’art. 21 – comma 1 – del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazioni: C.C. n. 102/23.11.1998, n. 126/18.12.1999 e n. 9/26.02.2001, esecutive, che fissa l’aliquota del 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo massimo di tre anni , ai sensi dell’art. 8 – comma 1 – secondo periodo, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla legge 662/1996;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, fissata al 31 dicembre dall’art. 151 – comma 1 – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO che la legge 23.12.2005 n. 266 – art. 1, comma 155 - ha differito al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2006 da parte degli Enti Locali;
Richiamato l’art. 42 – 2° comma – lett. f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Ritenuta, pertanto, la competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;
RITENUTO di stabilire l’aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;
RITENUTO di stabilire l'aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille esclusivamente per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997;
RITENUTO di stabilire l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
RITENUTO di stabilire l’aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dall’art. 21 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
DATO ATTO che la determinazione delle aliquote suddette si impone per far fronte agli impegni di spesa dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di garantire almeno il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, nonché di perseguire costantemente l’obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;
RITENUTO di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156,00 (centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
VISTA
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l’ I.C.I.;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
1. di stabilire, per i motivi descritti in premessa, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo Comune, per l'anno 2006, con l'aliquota del 7 (sette) per mille, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997;
2. di stabilire, per l’anno 2006, l’aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
3. di stabilire, per l'anno
4. di stabilire l’aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi del 1° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dall’art. 21 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili,
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di Euro 156,00 (euro centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di motivare le scelte suddette, puntando anche su una capillare lotta all'evasione fiscale, che sta già dando ottimi risultati, per far fronte agli impegni di spesa, dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di assicurare il mantenimento del livello attuale dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;