COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano
ESTRATTO DELIBERA Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2009 – Determinazione Imposta Comunale sugli Immobili anno 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. di recepire e fare proprie le motivazioni in premessa indicate, quali parti integranti e sostanziali della presente e stabilire, per l’anno 2009, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
- Fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 5(cinque) per mille
Categoria Catastale A1 – A8 – A9
- Aree fabbricabili 7 (sette) per mille
- Terreni agricoli 6 (sei) per mille
- Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98; 5 (cinque) per mille
- Immobili diversi dai precedenti 6 (sei) per mille
2. di confermare anche per l’anno 2009,che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 129,11.- rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto;
3. di dare atto che per usufruire dell’aliquota del 5 (cinque) per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale i propri immobili, secondo quanto previsto dall’accordo territoriale sottoscritto dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari, gli interessati devono presentare apposita istanza, allegando la copia sottoscritta ed autenticata, nella forma del D.P.R. n. 445/2000, del contratto stipulato e debitamente registrato , redatto secondo lo schema tipo stabilito nell’Accordo, ai sensi della L. 431/1998 art.2, commi 3 e 4;
4. Di applicare l’aliquota del 4 (quattro) per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unita’ immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
5. Di confermare per l’anno 2009 i valori delle aree ai fini dell’accertamento dell’imposta, determinati con atto della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2006, e riconfermati anche per l’anno 2008 con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2008 che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti.