PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI OSSONA

 

DELIBERAZIONE  C.C. N.  18 DEL 06/04/2009  

 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 504.  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

omissis

 

DELIBERA

 

 

- DI DETERMINARE per l’anno 2009, escludendo dall’Imposta Comunale sugli Immobili, in attuazione del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli  Immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e s.m.i. nelle seguenti misure:

 

1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:

 

a)      - adibiti ad abitazione principale  (Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9)                     

     del soggetto passivo e pertinenze   (box e cantine)                      Aliquota del 5  per mille

                                                                                         

b)   -  concessi gratuitamente a parenti in linea retta                         Aliquota del 5 per mille

entro il   3^ grado  per uso abitazione principale

e loro pertinenze ( box e cantine)                             

 

c)   - dati in affitto ad uso abitazione principale e loro                      Aliquota del 7 per mille

pertinenze (box e cantine)

 

L’agevolazione prevista al punto 1) lettera b potrà essere applicata previa presentazione di apposita comunicazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune entro il 16 Giugno o il 16 Dicembre dell’anno di riferimento dell’imposta, così come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.

 

2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B – C – D – E ed alla categoria A/10:

 

    Utilizzati dal soggetto passivo o locati                                                 Aliquota del 7 per mille

 

3. Terreni agricoli ed aree fabbricabili                                                Aliquota del  6 per mille

 

4. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati                   Aliquota del  7 per mille

   

5.  Detrazioni d’imposta per l’anno 2009

 

a)      Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;

 

 

b)      E’ ridotta di   170,00 , l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione

  principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti,      anagraficamente conviventi, siano affetti da invalidità permanente al lavoro, certificata ai    sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al  100% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero dalla Sanità 25.07.1980.

          La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.

 

Le condizioni di cui al punto 5  Detrazioni di imposta  per l’anno 2009  – lettera b) deve risultare da apposita autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi.

La domanda dovrà essere presenta entro il 16 Giugno 2009 o se il contribuente acquisisce l’immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine entro il 16 Dicembre 2009, come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione all’agevolazione. La mancata presentazione esclude la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

 

 

- DI DEMANDARE gli adempimenti di legge conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del servizio.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

omissis

 

 

DICHIARA

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..