Comune di Ossona (MI)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2008
Oggetto: Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e s.m.i.. Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A) DI DETERMINARE per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e s.m.i. nelle seguenti misure:
1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:
a) - adibiti ad abitazione principale
del soggetto passivo e pertinenze (box e cantine) Aliquota del 5 per mille
b) - concessi gratuitamente a parenti in linea retta Aliquota del 5 per mille
entro il 3^ grado per uso abitazione principale
e loro pertinenze ( box e cantine)
c) - dati in affitto ad uso abitazione principale e loro Aliquota del 7 per mille
pertinenze (box e cantine)
L’agevolazione prevista al punto 1) lettera b potrà essere applicata previa presentazione di apposita comunicazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune entro il 16 Giugno o il 16 Dicembre dell’anno di riferimento dell’imposta, così come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B – C – D – E ed alla categoria A/10:
3. Terreni agricoli ed aree fabbricabili Aliquota del 7 per mille
4. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati Aliquota del 7 per mille
5. Detrazioni d’imposta per l’anno 2008
a) Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103.30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;
a) E’ ridotta di € 170.00 , l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da invalidità permanente al lavoro, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al 100% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero dalla Sanità 25.07.1980.
La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.
La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.