Comune di Ossona (MI)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2008

Oggetto: Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e s.m.i.. Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

 

 

A) DI DETERMINARE  per l’anno 2008,  le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, e s.m.i. nelle seguenti misure:

 

1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:

 

a)      - adibiti ad abitazione principale                       

     del soggetto passivo e pertinenze   (box e cantine)                      Aliquota del 5  per mille

                                                                                         

b)   -  concessi gratuitamente a parenti in linea retta                         Aliquota del 5 per mille

entro il   3^ grado  per uso abitazione principale

e loro pertinenze ( box e cantine)                                  

 

c)   - dati in affitto ad uso abitazione principale e loro                      Aliquota del 7 per mille

pertinenze (box e cantine)

 

L’agevolazione prevista al punto 1) lettera b potrà essere applicata previa presentazione di apposita comunicazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune entro il 16 Giugno o il 16 Dicembre dell’anno di riferimento dell’imposta, così come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.

 

2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B – C – D – E ed alla categoria A/10:

 

    Utilizzati dal soggetto passivo o locati                                                 Aliquota del 7 per mille

 

3. Terreni agricoli ed aree fabbricabili                                                Aliquota del 7 per mille

 

4. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati                   Aliquota del 7 per mille

   

5.  Detrazioni d’imposta per l’anno 2008

 

a)      Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103.30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;

 

a)      E’ ridotta di   170.00 , l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione

 principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti,       anagraficamente conviventi, siano affetti da invalidità permanente al lavoro, certificata ai    sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al  100% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero dalla Sanità 25.07.1980.

          La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.

          La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.