Deliberazione G.C. n. 15 del 21.02.2005
OGGETTO: Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504. Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2005.
Richiamato il D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che al Titolo 1^, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art.52 del D. Lgs. n. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.1998;
Visto l’art. 6, primo comma, del citato decreto n. 504/1993 come sostituito dall’art.54 della legge 23.12.1996, n.662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31.12 ovvero entro un termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29.11.1999, n.160/E;
Visto il D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004;
Visto, altresì, l’art.27, comma 8 della Legge n.448/2001;
Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49, del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;
Visto altresì, il parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell’art.97, 4^ comma del D. Lgs. 267/2000, ed allegato alla presente;
Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in conformità di legge per alzata di mano;
- Di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 3 comma 53 e successive dalla legge 23.12.1996 n. 662 nelle seguenti misure:
1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10:
a) - adibiti ad abitazione principale
del soggetto passivo e pertinenze (box e cantine) Aliquota del 5 per mille
b) - concessi gratuitamente a parenti in linea retta Aliquota del 5 per mille
entro il 3^ grado per uso abitazione principale
e loro pertinenze ( box e cantine)
c) - dati in affitto ad uso abitazione principale e loro Aliquota del 6 per mille
pertinenze (box e cantine)
L’agevolazione prevista al punto 1) lettera b potrà essere applicata previa presentazione di apposita comunicazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 Giugno o il 20 Dicembre dell’anno di riferimento dell’imposta, così come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo B – C – D – E ed alla categoria A/10:
3. Immobili appartenenti alle categorie del gruppo A – B – C – D – E:
Tenuti a disposizione o sfitti o vuoti Aliquota del 7 per mille
4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili Aliquota del 6 per mille
5. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati Aliquota del 6 per mille
6. Detrazioni d’imposta per l’anno 2005
a) Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) E’ ridotta di € 170,00 , l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da invalidità permanente al lavoro, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabile dai competenti organi sanitari regionali, pari al 100% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero dalla Sanità 25.07.1980.
La detrazione non è cumulabile con le detrazioni previste nel comma precedente.
Le condizioni di cui al punto 6 Detrazioni di imposta per l’anno 2005 – lettera b) deve risultare da apposita autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi.
La domanda dovrà essere presenta entro il 30 Giugno 2005 o se il contribuente acquisisce l’immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine entro il 20 Dicembre 2005, come dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione all’agevolazione. La mancata presentazione esclude la possibilità di usufruire dell’agevolazione.
- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze.