Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2009 avente per oggetto:
“Determinazione aliquota I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili - per l’anno
PARERI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000.
f.to Borsa Maria Fernanda
Introduce e relaziona sull’argomento il Sindaco, Maria Angela Misci.
Al termine dell’esposizione del Sindaco prende la parola il Consigliere Braga, il quale annuncia il voto contrario del Gruppo Consiliare “Il Ponte” perché l’aliquota I.C.I. doveva essere ridotta.
Interviene il Consigliere Matteo Zardoni, incaricato per il bilancio, il quale precisa che il Decreto Legge n. 93 del 27/5/2008 ha disposto l’abolizione dell’I.C.I. sulla prima casa. Sugli immobili diversi dall’abitazione principale l’imposta resta dovuta.
Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2009 avente per oggetto “Approvazione aliquota I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – per l’anno
Considerato che l’aliquota di un tributo – elemento essenziale dell’istituto, in ordine alla quale la legge fissa un livello massimo - rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Ente locale esercita l’autonomia impositiva e reperisce le risorse per l’esercizio delle proprie funzioni, autonomia che si manifesta essenzialmente nella scelta dell’aliquota;
Considerato, altresì, che la deliberazione in materia di I.C.I. rappresenta un provvedimento amministrativo a contenuto generale dal momento che si rivolge a gruppi indeterminati di figure soggettive, in quanto titolari di situazioni soggettive che l’Amministrazione vuole regolare con efficacia generale e che tali figure soggettive sono proprio i soggetti disciplinati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e cioè i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Con voti favorevoli n. 12
con voti contrari n. 2 (Consiglieri Braga e Edres del Gruppo “Il Ponte”)
astenuti n. ==
su n. 14 Consiglieri presenti al momento del voto, espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale
1) di confermare, per l’anno 2009, la seguente aliquota differenziata dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – che sarà applicata in questo Comune:
aliquota I.C.I. abitazione principale (cat. A) e n. 1 pertinenza annessa all’abitazione (cat. C/6) |
5 per mille |
aliquota I.C.I. altre categorie di immobili |
6 per mille |
aliquota ICI abitazione (cat. A) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta che abbiano dimora abituale presso l’unità immobiliare medesima e n.1 relativa pertinenza annessa all’abitazione (cat. C/6) |
5 per mille |
detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
€ 103,29 |
detrazione per unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione – art. 9, comma d), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili |
€ 0,00 |
di confermare, per l’anno 2009, l’applicazione dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29= a € 165,00= per l’Imposta Comunale sugli Immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) REDDITO
Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2009:
componenti nucleo familiare reddito annuo
1 persona € 13.100,00
2 persone € 17.800,00
3 persone € 21.300,00
4 persone € 25.600,00
5 persone € 28.900,00
6 persone o più € 33.100,00
b) IL RICHIEDENTE L’AGEVOLAZIONE ED I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NON DEVONO POSSEDERE, A TITOLO DI PROPRIETA’, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE, ALTRI IMMOBILI SITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
c) TIPO DI REDDITO:
- lavoro dipendente ed autonomo:
per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sarà ottenuto dalla somma del reddito imponibile (pari al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) di tutti i membri del nucleo familiare.
- reddito da pensione
d) CATEGORIE CATASTALI:
A/2 abitazione di tipo civile
A/3 abitazione di tipo economico
A/4 abitazione di tipo popolare
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 abitazione di tipo rurale
A/7 abitazione in villini
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l’abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 – A/ 8 – A/9
di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Successivamente
Consiglieri presenti n. 14
Con voti favorevoli n. 12
con voti contrari n. ==
astenuti n. 2 (Consiglieri Braga e Edres del Gruppo “Il Ponte”)
espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto
di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.