Deliberazione del Consiglio Comunale n.  7  del 27/03/2008 avente per oggetto:

“Determinazione aliquota I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili - per l’anno 2008”.

 

 

 

 

Introduce l’argomento il Sindaco, Maria Angela Misci, la quale invita il Consigliere Matteo Zardoni a relazionare sul punto all’ordine del giorno.

 

Il Consigliere Matteo Zardoni, raccogliendo l’invito del Sindaco, espone quanto segue:

“Cari Cittadini e Consiglieri

Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come riconfermato dal comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296.

Ritenuto che il potere di determinare la misura dell’aliquota dell’ICI è sottoposta all’unico limite discendente dalla legge – di agire tra un minimo ed un massimo – e che entro tale limite si manifesta il potere discrezionale che è anche atto politico di notevole importanza in quanto impegna gli eletti nei confronti degli elettori nel difficile compito di reperire le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni e per l’erogazione dei servizi, la Giunta Comunale con riferimento alla delibera n. 14 del 25/02/2008 propone al Consiglio Comunale:

-    di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota ICI ordinaria nella misura del 6 per mille;

-              di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota ICI per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille e di fissare la relativa detrazione d’imposta dell’importo di 103,29 Euro;

-    di confermare, per l’anno 2008, l’applicazione dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da 103,29 a 165 Euro, esclusivamente a favore di proprietari e titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purché in possesso dei requisiti evidenziati nell’atto della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2008.

Il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 ha attribuito la competenza alla determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale; a tal fine si propone al Consiglio Comunale di discutere e quindi votare la delibera di Giunta avente per oggetto “Determinazione aliquota ICI – Imposta Comunale sugli Immobili – per l’anno 2008”.

 

 

PARERI SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000.

 

La Responsabile dell’Area Amministrativa in esito alla presente proposta di deliberazione, esprime in merito alla regolarità CONTABILE E TECNICA il seguente parere: FAVOREVOLE           

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA

               Borsa Maria Fernanda

 

 

Al termine della presentazione del punto all’ordine del giorno, viene aperta la discussione.

 

Prende la parola il Consigliere Giorgio Braga, del Gruppo “Il Ponte”, il quale a nome del proprio Gruppo, sia per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili, sia per l’addizionale Irpef (argomento previsto al punto n. 3 dell’odierno ordine del giorno), propone una riduzione del 20%, portando quindi l’aliquota I.C.I. sulla prima casa alla misura del 4 e l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla misura dello 0,4%.

 

Il Sindaco fa presente che l’eventuale emendamento avrebbe dovuto essere presentato nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità illustrando le modalità di copertura delle eventuali minori entrate.

 

Il Consigliere Braga esprime la considerazione che la deliberazione in questione non è quella del bilancio, quindi ritiene di poter proporre modifiche in sede di trattazione e chiede il parere al Segretario Comunale.

 

Il Segretario Comunale, Dr. Pierluigi Marocco, conferma le osservazioni esposte dal Sindaco e aggiunge che, comunque, la proposta di emendamento dovrebbe riportare il parere del Responsabile finanziario e del Revisore dei Conti, visti gli effetti sugli equilibri del bilancio. Suggerisce che il Consiglio Comunale si esprima, con votazione separata, sull’ammissibilità o meno delle suddette proposte di emendamento, pur confermando il suo parere sull’illegittimità della modalità di presentazione delle medesime.

 

Il Consigliere Pietro Ottolini, del Gruppo “Il Fontanile” chiede alcuni chiarimenti sulla procedura di votazione circa la verifica preliminare dell’ammissibilità delle proposte di emendamento presentate dal Gruppo “Il Ponte”.

 

 

Dopo lunga discussione si vota per l’ammissibilità della proposta del Gruppo “Il Ponte”, il cui esito è il seguente: 

voti favorevoli n. 3 (Consiglieri Braga, Edres e Ottolini Pietro)

voti contrari n. 12

 

 

Visto l’esito della votazione, la proposta di modifica dell’aliquota I.C.I. e dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef presentata dal Gruppo “Il Ponte” non viene ritenuta ammissibile.

 

 

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno.

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

 

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i servizi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e l’art. 172 del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000, che annovera fra i vari documenti da allegare al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

Richiamato, altresì:

-       il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-       l’art. 6 – comma 1 - del suddetto Decreto che disciplina la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente;

 

Considerato che l’aliquota di un tributo – elemento essenziale dell’istituto, in ordine alla quale la legge fissa un livello minimo ed un livello massimo, rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Ente locale esercita l’autonomia impositiva e reperisce le risorse per l’esercizio delle proprie funzioni, autonomia che si manifesta essenzialmente nella scelta dell’aliquota;

 

Considerato, altresì, che la deliberazione in materia di I.C.I. rappresenta un provvedimento amministrativo a contenuto generale dal momento che si rivolge a gruppi indeterminati di figure soggettive, in quanto titolari di situazioni soggettive che l’Amministrazione vuol regolare con efficacia generale e che tali figure soggettive sono proprio i soggetti disciplinati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e cioè i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;

 

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

 

Con voti favorevoli          n. 12

con voti contrari    n.  2 (Consiglieri Braga e Edres del Gruppo “Il Ponte”)

astenuti n. 1 (Consigliere Ottolini Pietro del Gruppo “Il Fontanile”)

su n. 15 Consiglieri presenti al momento del voto, espressi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Comunale

 

D E L I B E R A

 

1)     di confermare, per l’anno 2008, la seguente aliquota differenziata dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – che sarà applicata in questo Comune:

 

aliquota I.C.I. abitazione principale (cat. A)

 e n. 1 pertinenza annessa all’abitazione (cat. C/6)

5 per mille

aliquota I.C.I. altre categorie di immobili

6 per mille

aliquota ICI abitazione (cat. A) concessa in uso gratuito a parenti

linea retta che abbiano dimora abituale presso l’unità immobiliare

medesima e n.1 relativa pertinenza annessa all’abitazione (cat. C/6)

5 per mille

 

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

€ 103,29

detrazione per unità immobiliare concessa in uso gratuito dal

possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di

abitazione – art. 9, comma d), del Regolamento per

l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili

€ 0,00

 

 

di confermare, per l’anno 2008, l’applicazione dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29= a € 165,00= per l’Imposta Comunale sugli Immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

a)       REDDITO

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2008:

 

             componenti nucleo familiare                      reddito annuo

                    1 persona                                          € 13.100,00

                   2 persone                                           € 17.800,00

                   3 persone                                           € 21.300,00

                   4 persone                                           € 25.600,00

                   5 persone                                           € 28.900,00

                   6 persone o più                                  € 33.100,00

 

b)       IL RICHIEDENTE L’AGEVOLAZIONE ED I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NON DEVONO POSSEDERE, A TITOLO DI PROPRIETA’, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE, ALTRI IMMOBILI SITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

 

c)       TIPO DI REDDITO:

-         lavoro dipendente ed autonomo:

per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sarà ottenuto dalla somma del reddito imponibile (pari al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) di tutti i membri del nucleo familiare.

-         reddito da pensione

 

d)       CATEGORIE CATASTALI:

A/2 abitazione di tipo civile

A/3 abitazione di tipo economico

A/4 abitazione di tipo popolare

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare

A/6 abitazione di tipo rurale

A/7 abitazione in villini

 

Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l’abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali:  A1 – A/ 8 – A/9 

 

 

di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.