DELIBERA

 

 

*            Di prendere atto che sono esenti dall’imposta a norma dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente come definita dal D. Lgs n. 504/1992 (intendendo per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) e le fattispecie ad esse assimilate e precisamente gli immobili adibiti a residenza appartenenti alla categoria catastale “A”  (eccetto A/10) che al 1 gennaio risultino concessi in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori/figli – figli/genitori, nonché alla nuora e/o al genero e al suocero e/o alla suocera) ad uso di abitazione principale;

 

*            Di mantenere per l’anno 2010, invariata l’aliquota ICI come di seguito elencata, in quanto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dallo stato ai sensi dell’art. 1, comma 7, del del D.L n. 93/2008, convertito dalla legge 126 / 2008:

 

Ø                  aliquota ordinaria 6 per mille;

 

 

 

 

 

Ø                  aliquota diversificata del 5,5 per mille per gli immobili adibiti a residenza appartenenti alla categoria catastale “A” (eccetto A/10) che al 1 gennaio 2010 risultino concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalità per la determinazione del canone, in conformità alle condizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria predetta il proprietario dell’immobile dovrà depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Ufficio ICI del Comune; in assenza del deposito del contratto, da eseguirsi entro il termine per il pagamento dell’acconto di imposta, il Comune si riserva la facoltà dell’emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica per l’applicazione dell’aliquota diversificata del 7 per mille;

 

Ø                  aliquota diversificata 7 per mille per gli immobili adibiti a residenza e non locati, appartenenti alla categoria catastale “A” (eccetto A/10);

 

*                  di equiparare, ai fini della detrazione per l’abitazione principale, le pertinenze “di fatto”, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e precisamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione stessa e l’utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;

 

*                  di prendere atto che per le fattispecie ancora soggette al tributo (categorie catastali A1, A8 e A9) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 nella misura invariata di € 129,12 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione dell’imposta per abitazione principale si mantiene invariata a € 154,94 a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:

a.            pensionati ultra sessantacinquenni, che vivono da soli con pensione sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo immobile di residenza e relative pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1.01.2010 nel territorio nazionale;

Tale detrazione sarà applicabile solo a seguito di istanza documentata dal contribuente che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, da presentare all’Ufficio Tributi.

b.                  presenza al 1 gennaio 2010, nel nucleo familiare, di un componente convivente:

Ø    portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla ASL competente;

Ø    portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidità non sia inferiore al 75%;

Ø    anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla ASL competente;

Ø    minore in affido.

Per accedere alla maggiore detrazione di imposta il contribuente ha l’obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta – autocertificazione – messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Pozzuolo Martesana. Il modulo di richiesta predetto deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato dalla documentazione necessaria.

 

4.      di dare atto che, nel caso di infedele dichiarazione ai fini ICI per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazione, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni e che in tal caso si procederà anche a trasmettere gli atti alla competente autorità giudiziaria, considerata la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci.

 

5.            di prendere atto che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 504/1992 il soggetto passivo, non assegnatario della casa coniugale nell’ambito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l’ICI applicando l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta, solo se non possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ;