DELIBERA
1. Di stabilire, per l’anno 2008, l’aliquota ICI nelle seguenti misure:
Ø aliquota ordinaria 6 per mille;
Ø aliquota ordinaria del 6 per mille per gli immobili adibiti a residenza appartenenti alla categoria catastale “A” (eccetto a/10) che al 1 gennaio 2008 risultino concessi in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori/figli – figli/genitori, nonché alla nuora e/o al genero e al suocero e/o alla suocera) ad uso di abitazione principale. Ai fini del riconoscimento dell’aliquota ICI ordinaria il proprietario dell’immobile dovrà compilare e presentare apposito modulo di richiesta – autocertificazione – messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Pozzuolo Martesana, entro il termine di scadenza del versamento in acconto;
Ø aliquota diversificata del 5,5 per mille per gli immobili adibiti a residenza appartenenti alla categoria catastale “A” (eccetto A/10) che al 1 gennaio 2008 risultino concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalità per la determinazione del canone, in conformità alle condizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria predetta il proprietario dell’immobile dovrà depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Ufficio ICI del Comune; in assenza del deposito del contratto, da eseguirsi entro il termine per il pagamento dell’acconto di imposta, il Comune si riserva la facoltà dell’emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica per l’applicazione dell’aliquota diversificata del 7 per mille;
Ø aliquota diversificata 7 per mille per gli immobili adibiti a residenza e non locati, appartenenti alla categoria catastale “A” (eccetto A/10);
2. di equiparare, ai fini della detrazione per l’abitazione principale, le pertinenze “di fatto”, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e precisamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione stessa e l’utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;
3. di elevare da € 129,12 ad € 154,94 la detrazione dalla imposta dovuta per l’abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
a. pensionati ultra sessantacinquenni, che vivono da soli con pensione sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo immobile di residenza e relative pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1.01.2008 nel territorio nazionale;
b. presenza al 1 gennaio 2008, nel nucleo familiare, di un componente convivente:
Ø portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla ASL competente;
Ø portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidità non sia inferiore al 75%;
Ø anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla ASL competente;
Ø minore in affido.
Per accedere alla maggiore detrazione di imposta il contribuente ha l’obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta – autocertificazione – messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Pozzuolo Martesana. Il modulo di richiesta predetto deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato dalla documentazione necessaria.
4. di dare atto che, nel caso di infedele dichiarazione ai fini ICI per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazione, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni e che in tal caso si procederà anche a trasmettere gli atti alla competente autorità giudiziaria, considerata la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci.
5. di approvare la modulistica allegata riguardante le richieste di fruizione di agevolazioni o detrazioni maggiorate.
6. di prendere atto:
v dell’ulteriore detrazione stabilita dall’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n. 244, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di € 200,00 (detrazione che viene fruita fino a concorrenza dell’imposta ed è rapportata per periodo d’anno e percentuale di proprietà);
v che il minore gettito ICI derivante al Comune per la sopraindicata ulteriore detrazione della prima casa sarà rimborsata dallo Stato sulla base della certificazione predisposta dal Ministero dell’Interno da presentare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
7. di prendere atto che l’art. 1, comma 6, del D. Lgs n. 504/1992 prevede che il soggetto passivo, non assegnatario della casa coniugale nell’ambito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l’ICI applicando l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta, solo se non possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ;