Il comune di Cesate con deliberazione di C.C. n°11 del 08/03/2008 ha confermato per l’anno 2008 le medesime aliquote ICI imposta comunale sugli Immobili relative al 2007 così di seguito elencate:
a) Abitazione principale, e relative pertinenze box/posti auto e cantine (art.5 del vigente regolamento ICI); aliquota ridotta 4,50 per mille;
b) Abitazione in uso gratuito fra parenti in linea retta ascendente/discendente di 1° grado (genitori/figli) e relative pertinenze; aliquota ridotta 4,50 per mille "senza detrazione";
c) Altre abitazioni (locate e non); aliquota 7 per mille;
d) Box/posti auto e cantine non rientranti nelle pertinenze dell’abitazione principale; aliquota 7 per mille;
e) Altri immobili non individuati nelle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota ordinaria 5,5 per mille;
ha stabilito che le detrazioni (oltre l’ulteriore detrazione stabilita dall’art.1 comma 5 della Finanziaria 2008 riportata in premessa) sono le seguenti:
Euro 104,00= la detrazione per l’abitazione principale;
Euro 155,00= la detrazione per l’abitazione principale per i percettori di pensioni minime o sociali a condizione che il reddito familiare sia costituito da una sola pensione minima o sociale, con esclusione del reddito derivante dalla prima casa;
Euro 155,00= la detrazione per l’abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti:
- anziani con invalidità al 100%;
- persone diversamente abili con invalidità al 100% ;
l’attestato di invalidità deve risultare da certificato di riconoscimento rilasciato da competenti strutture pubbliche.
che il diritto di cui alla lettera b) e per ciò che concerne la maggiore detrazione (euro € 155,00), sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta sia in possesso dei requisiti previsti, previa presentazione di istanza, con allegata documentazione necessaria su modello predisposto dall’ufficio tributi, entro il 16 giugno 2008. Le condizioni per ottenere l’agevolazione di cui alla lettera b) e per ciò che concerne la maggiore detrazione (euro € 155,00), devono sussistere al 1 gennaio dell’anno di imposizione.