L’ASSESSORE AL BILANCIO

 

 

Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote anno 2007”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 28/02/2000 che approvava il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 sostituito dal comma 53 della Legge 23/12/1996 n°662 che recita “l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 che stabilisce l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e la facoltà da parte dell’Ente Locale di elevare detta detrazione fino ad un importo di Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Visto l’art. 37 comma 13 del decreto legge 04/07/2006 n°223 convertito nella legge n°248 del 04/08/2006 che modifica il comma 2 dell’art.10 decreto legislativo 504/92 (Versamenti e dichiarazioni) modificando le scadenze delle due rate ICI: la prima a titolo di acconto entro il 16 giugno, la seconda a saldo dal 1° al 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

 

Visto l’art.1 della legge n°296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007):

·                  comma 156, che sostituendo all’art.6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992 n°504 la parola “comune” con “consiglio comunale” determina che dall’anno 2007 la competenza a deliberare le aliquote e le detrazioni ICI, spetta al Consiglio Comunale.

·                comma 169, che conferma quanto già previsto dall’art.27, comma 8, della legge 448/2001 disponendo che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Preso atto della situazione socio economica del paese che richiede una maggiore attenzione al sostegno dei nuclei familiari, dei soggetti deboli e degli anziani;

Considerate anche le richieste pervenute all’Amministrazione Comunale da parte delle Associazioni sindacali di categorie dei lavoratori pensionati;

Che, l’Amministrazione Comunale di Cesate ai fini di una politica di riequilibrio della fiscalità locale tendente ad alleggerire la pressione su queste fasce intende ridurre di un ulteriore 10% l’aliquota relativa all’abitazione principale (da 5,50%o a 4,50%o) mantenendo comunque inalterati i servizi offerti alla cittadinanza;

 

 

 

 

Ritenuto opportuno di stabilire le aliquote ICI nel seguente modo:

 

a)      Abitazione principale, e relative pertinenze box/posti auto e cantine (art.5 del vigente regolamento ICI);       aliquota ridotta 4,50 per mille;

 

b)      Abitazione in uso gratuito fra parenti in linea retta ascendente/discendente di 1°grado (genitori/figli) e relative pertinenze;                                        aliquota ridotta 4,50 per mille “senza  
                                                                   detrazione”;

 

c)      Altre abitazioni (locate e non);     aliquota 7 per mille;

 

d)      Box posti/auto e cantine non rientranti nelle pertinenze dell’abitazione principale;                        aliquota 7 per mille;

 

e)      Altri immobili non individuati nelle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, aree fabbricabili e terreni agricoli;             aliquota ordinaria 5,5 per mille;

 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 30/11/2006 (pubblicato in G.U. 11/12/2006 n°287) recante la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007 al 31 marzo;

 

Visto l’art.172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali comma e);

 

Con voti________________

 

DELIBERA

 

 

1)      di determinare per l’anno 2007 nelle seguenti misure le aliquote relative all’imposta comunale sugli Immobili:

 

a)      Abitazione principale, e relative pertinenze box/posti auto e cantine (art.5 del vigente regolamento ICI);       aliquota ridotta 4,50 per mille;

 

b)      Abitazione in uso gratuito fra parenti in linea retta ascendente/discendente di 1° grado (genitori/figli) e relative pertinenze;                                        aliquota ridotta 4,50 per mille “senza
                                                                   detrazione”;

 

c)      Altre abitazioni (locate e non);     aliquota 7 per mille;

 

d)      Box/posti auto e cantine non rientranti nelle pertinenze dell’abitazione principale;                      aliquota 7 per mille;

 

e)      Altri immobili non individuati nelle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, aree fabbricabili e terreni agricoli;                aliquota ordinaria 5,5 per mille;

 

2)      di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e in Euro 154,94 la detrazione per l’abitazione principale per i percettori di pensioni minime o sociali.

La detrazione di Euro 154,94 si applica a condizione che il reddito familiare sia costituito da una sola pensione minima o sociale, con esclusione del reddito derivante dalla prima casa e da redditi fondiari sino al valore di Euro 51,65.

 

3)      che il diritto di cui al punto 1) lettera b) e al punto 2) per ciò che concerne la maggiore detrazione (euro € 154,94), sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ICI, previa presentazione di istanza, su modello predisposto dall’ufficio tributi, per il corrente anno entro il 16 giugno 2007.

 

4)      di trasmettere copia del presente atto, divenuto esecutivo a norma di legge, a cura del competente ufficio, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

 

 

 

 

L’Assessore

 

Galli Ambrogio