LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 28/02/2000 che approvava il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 sostituito dal comma 53 della Legge 23/12/1996 n°662 che recita “l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
Visto l’art. 8 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 che stabilisce l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e la facoltà da parte dell’Ente Locale di elevare detta detrazione fino ad un importo di Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Visti:
v l’aumento delle superfici con destinazione residenziale e industriale/artigianale assoggettabili ad ICI, in seguito ad approvazione variante del PRG deliberazione di C.C. n°24 del 01/06/2004;
v l’aumento delle abitazioni residenziali costruite e ultimate e negli ultimi anni
Preso atto della situazione socio economica che sta attraversando la Nazione e per la quale si pone un obbligo ed una maggiore attenzione al sostegno dei nuclei familiari, dei soggetti deboli e degli anziani ;
Acclarato che, in virtù di quanto anzi esposto, l’Amministrazione Comunale di Cesate ritiene necessaria una politica di riequilibrio della fiscalità locale tendente ad alleggerire la pressione su queste fasce e andando, di converso, ad individuare aree di rendita ove sia possibile un più mirato e coerente livello di tassazione;
Ritenuto opportuno differenziare le aliquote ICI nel seguente modo:
a) Abitazione principale, e relative pertinenze box/posti auto e cantine (art.5 del vigente regolamento ICI); aliquota ridotta 5 per mille;
b) Abitazione in uso gratuito fra parenti in linea retta ascendente/discendente di 1°grado (genitori/figli) e relative pertinenze; aliquota ridotta 5 per mille “senza detrazione”;
c) Altre abitazioni (locate e non); aliquota 7 per mille;
d) Box posti/auto e cantine non rientranti nelle pertinenze dell’abitazione principale; aliquota 7 per mille;
e) Altri immobili non individuati nelle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota ordinaria 5,5 per mille;
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n°448 del 28/12/2001 che indica il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’art.1 comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n°266 “Finanziaria 2006” che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali al 31 marzo 2006;
Visto l’art.172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali comma e);
Con voti________________
1) di determinare per l’anno 2006 nelle seguenti misure le aliquote relative all’imposta comunale sugli Immobili:
a) Abitazione principale, e relative pertinenze box/posti auto e cantine (art.5 del vigente regolamento ICI); aliquota ridotta 5 per mille;
b) Abitazione in uso gratuito fra parenti in linea retta ascendente/discendente di 1° grado (genitori/figli) e relative pertinenze; aliquota ridotta 5 per mille “senza detrazione”;
c) Altre abitazioni (locate e non); aliquota 7 per mille;
d) Box/posti auto e cantine non rientranti nelle pertinenze dell’abitazione principale; aliquota 7 per mille;
e) Altri immobili non individuati nelle lettere a), b), c) e d) di cui sopra, aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota ordinaria 5,5 per mille;
2) di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e in Euro 154,94 la detrazione per l’abitazione principale per i percettori di pensioni minime o sociali.
La detrazione di Euro 154,94 si applica a condizione che il reddito familiare sia costituito da una sola pensione minima o sociale, con esclusione del reddito derivante dalla prima casa e da redditi fondiari sino al valore di Euro 51,65.
3) che il diritto di cui al punto 1) lettera b) e al punto 2) per ciò che concerne la maggiore detrazione (€ 154,94), sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ICI, previa presentazione di istanza, su modello predisposto dall’ufficio tributi, per il corrente anno entro il 31 maggio 2006.
4) di demandare al Consiglio Comunale, come previsto dall’art.42 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali comma 2° lettera a), la modifica del regolamento ICI attualmente in vigore introducendo l’art.4/bis “Equiparazione ad abitazione principale”.