L’ASSESSORE AL BILANCIO
Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquota anno 2005”
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 28/02/2000 che approvava il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
Visto l’art. 8 del D.Lgs. n°504 del 30 dicembre 1992 il quale stabilisce l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e la facoltà da parte dell’Ente Locale di elevare la detta detrazione fino ad un importo di Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Ritenuto di mantenere per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5,5 per mille in quanto la somma che si prevede di introitare è sufficiente per assicurare il mantenimento dei servizi in atto;
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n°448 del 28/12/2001 che indica il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’art.1 del Decreto Legge 30 dicembre 2004 n°314 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2005;
Visto l’art.172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali comma e);
Con voti________________
1. Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata nella misura unica del 5,5 per mille, pari a quella già in vigore per l’anno 2004.
2. Di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e in Euro 154,94 la detrazione per l’abitazione principale per i percettori di pensioni minime o sociali.
La detrazione di Euro 154,94 si applica a condizione che il reddito familiare sia costituito da una sola pensione minima o sociale, con esclusione del reddito derivante dalla prima casa e da redditi fondiari sino al valore di Euro 51,65.
3. di trasmettere copia del presente atto, divenuto esecutivo a norma di legge, a cura del competente ufficio, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
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