PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

omissis

OGGETTO

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA, DELLA DETRAZIONE, DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI E DELLA MODALITA’ DI RISCOSSIONE.

 

 

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

L’art.1, comma 156, della L. 296/06, approvata in data 27/12/2006, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza relativa alla determinazione delle aliquote dell’ICI, che deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, come confermato dall’art. 1, comma 169 della citata legge;

Ritenuto opportuno adottare apposito atto deliberativo in merito a:

1.      aliquote, detrazioni e agevolazioni ICI per l’anno 2011;

2.      valori delle aree fabbricabili ai fini ICI per l’anno 2011;

3.      modalità di riscossione dell’ICI ordinaria e degli avvisi di accertamento;

Relativamente al punto 1):

Per l’anno 2011 si confermano le aliquote, detrazioni e agevolazioni, riportate di seguito:

a)      esenzione per le unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, per le seguenti fattispecie:

                                 i.           abitazione principale del soggetto passivo (esenzione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni con la L.  126/2008);

                               ii.           unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

                              iii.           unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale, comprovata anche dalla residenza anagrafica;

                             iv.           unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

                               v.           unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, o miste purchè adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari in regime di locazione e/o canone d’uso e godimento, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

l’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’unità abitativa di cui ai precedenti punti da i) a v), così come definite dall’art. 3, comma 1, del vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI

b)     aliquota del 4,4 per mille per l’abitazione principale e casi assimilati, con le relative pertinenze, per le categorie A/1, A/8 e A/9;

c)       aliquota del 4,4 per mille anche per i seguenti casi:

d)     aliquota ordinaria: 5 per mille;

e)      aliquota del 4 per mille per le casistiche sotto riportate:

1)      interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

2)      immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

3)      immobili di proprietà ALER oggetto di ristrutturazione edilizia nell’ambito del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21/5/2004, precisando che l’applicabilità dell’aliquota del 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

f)       detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, pari a € 104,00;

g)      esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/2007;

h)      ulteriore detrazione di € 46,00 riconosciuta per l’unità abitativa concessa in uso gratuito ad affini entro il 2° grado, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno precedente dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi € 30.000,00 limitata alle categorie da A/2 ad A/6;

Per quanto riguarda l’aliquota agevolata del 4,4 per mille riconosciuta negli anni 2008, 2009 e 2010 per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito al coniuge, a partire dall’anno 2011 tale agevolazione non viene confermata per le seguenti ragioni:

·        non è applicabile al caso del coniuge separato o divorziato assegnatario dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, regolato da apposita disposizione legislativa;

·        risulta in contrasto con il concetto di dimora abituale proprio dell’ICI, che coincide con la dimora abituale del contribuente e della sua famiglia;

Per quanto riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti (lettera a), comma iii) e ad affini (lettera c), comma i), che vi dimorino effettivamente e ivi abbiano la residenza anagrafica, qualora le unità abitative concesse in uso gratuito al comodatario fossero più di una, l’esenzione o l’aliquota ridotta sono riconosciute solo per una unità.

Sia il comodante che il comodatario devono essere maggiorenni, come già previsto dalla deliberazione consiliare n. 8/2010.

Per quanto riguarda i casi in cui vi è obbligo di presentazione della dichiarazione ICI o di altra comunicazione per godere di specifiche agevolazioni o riduzioni dell’ICI, oltre a confermare quanto stabilito nella deliberazione consiliare n. 8/2010, si introduce l’obbligo di presentare la dichiarazione anche per i soggetti di cui alla lettera a), punto iv), dal momento che le relative informazioni non possono essere acquisite dall’ente mediante i sistemi informativi disponibili;

Relativamente al punto 2):

Per l’anno 2011 si confermano i valori e le disposizioni contenute nella delibera C.C. n. 8/2010 relativamente alle aree fabbricabili. L’ente si riserva di adottare apposito atto deliberativo qualora nel 2011 entrasse in vigore il nuovo Piano di Governo del Territorio.

Relativamente al punto 3):

Il primo gennaio 2011 avrà termine il periodo transitorio della riforma della riscossione previsto dall’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, che consentiva agli enti locali di prorogare i contratti della  riscossione in essere fino al 31/12/2010. Pertanto gli enti devono deliberare in merito alle modalità di gestione della riscossione, volontaria e coattiva, delle proprie entrate.

Per quanto riguarda la riscossione dell’ICI ordinaria e delle violazioni (esclusa quindi la riscossione coattiva), la modalità di pagamento dell’ICI attualmente più diffusa è quella attraverso il modello di pagamento unificato F24. Tale strumento risulta conveniente sia per il contribuente che per il Comune, dal momento che è pagabile in banca, in posta e in via telematica e consente di utilizzare i crediti verso l’erario in compensazione. L’utilizzo del modello non è gravato da costi né per i contribuenti né per i Comuni.

Si ritiene pertanto di adottare, a partire dall’1/1/2011, come unica forma di riscossione per l’ICI ordinaria e per gli avvisi di accertamento il modello di pagamento unificato F24. Conseguentemente, l’art. 4 del vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI viene modificato come segue:

 

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

ART. 4

VERSAMENTI

Omissis

 

 

3) Il versamento può essere eseguito:

·         presso gli sportelli del concessionario della riscossione;

·         presso gli sportelli degli Istituti bancari convenzionati;

·         presso gli uffici postali;

·         attraverso il servizio taxtel 199.191191;

·         su Internet, utilizzando il sito del Comune di Milano “www.comune.milano.it.”

·         mediante riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale .

 

Le modalità di versamento saranno adeguatamente pubblicizzate, secondo quanto previsto dal regolamento denominato Carta dei diritti del Contribuente.

ART. 4

VERSAMENTI

Omissis

 

3) [Il versamento può essere eseguito:

-      presso gli sportelli del concessionario della riscossione;

-      presso gli sportelli degli Istituti bancari convenzionati;

-      presso gli uffici postali;

-      attraverso il servizio taxtel 199.191191;

-      su Internet, utilizzando il sito del Comune di Milano “www.comune.milano.it.”

-      mediante riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale .]

Comma abrogato con decorrenza 1/1/2011

 

4) Dall’1/1/2011, i versamenti a titolo di ICI ordinaria, ravvedimento operoso e per avvisi di accertamento devono essere effettuati tramite il modello di pagamento unificato F24.

Le modalità di versamento saranno adeguatamente pubblicizzate, secondo quanto previsto dal regolamento denominato Carta dei diritti del Contribuente.

 

Per quanto riguarda la forma di gestione della riscossione coattiva si rinvia ad un successivo atto deliberativo.

 

Ritenuto che il presente provvedimento rispetti il disposto dell’art. 77-bis, c. 30, del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133, che vieta agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi propri nel triennio 2009/2011, tenuto conto del fatto che l’abrogazione dell’agevolazione per la concessione dell’unità immobiliare adibita ad uso abitativo al coniuge è un atto dovuto;

VISTI

 

    l’ art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

    l’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296;

    l’art. 36 dello Statuto Comunale;

    gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni;

    l’art. 1, comma 4-ter del D.L. 23/1/1993 n. 16, convertito dalla L. 24/3/1993 n. 75;

    l’art. 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24/7/2008, n. 126;

    l’art. 77-bis, c. 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni  dalla L. 6/8/2008 n. 133;

    l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005;

    gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

    l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    l’art. 1 comma 5 della L. 27/12/1997 n. 449;

    l’art. 2 della L. 9/12/1998 n. 431;

    la D.G.R. n. 7/17540 del 17/5/2004 con la quale la Regione Lombardia ha avviato i programmi regionali per l’edilizia residenziale sociale;

    l’art. 37 del D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006;

    l’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000;

    il parere di propria competenza espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

    il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

    che il presente provvedimento non comporta spesa e non è quindi soggetto al rilascio del parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49 citato;

 

DELIBERA

 

1)      di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:

a)      esenzione per le unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, per le seguenti fattispecie:

                                            i.            abitazione principale del soggetto passivo come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008.

                                          ii.            unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

                                         iii.            unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino effettivamente come abitazione principale, comprovata anche dalla residenza anagrafica. Comodante e comodatario devono essere maggiorenni;

                                        iv.            unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

                                          v.            unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, o miste purchè adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari in regime di locazione e/o canone d’uso e godimento, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per i casi da i) a v) l’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione, come definite dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI all’art. 3, comma 1;

b)      aliquota del 4,4 per mille per i seguenti casi:

                                                               i.      tutti i casi elencati sotto la lettera a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

                                                             ii.      unità immobiliare concessa in comodato d’ uso gratuito ad affini entro il 2° grado, che la utilizzino effettivamente come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica;

                                                            iii.      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, purché non locata;

per i casi da i) a iii) l’aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze dell’abitazione come definite dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI all’art. 3, comma 1;

c)       aliquota ordinaria: 5 per mille;

d)      aliquota del 4 per mille per le casistiche sotto riportate:

1)      interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purché siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

2)      immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

3)      immobili di proprietà ALER oggetto di ristrutturazione  edilizia nell’ambito del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21/5/2004, precisando che l’applicabilità dell’aliquota del 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

e)      detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, pari a € 104,00;

f)        detrazione per l’abitazione principale non riconosciuta nel caso di concessione dell’unità abitativa in uso gratuito agli affini e ai parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale. E’ riconosciuta invece per il caso b), comma iii);

g)      esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/2007;

h)      ulteriore detrazione di € 46,00 riconosciuta per l’unità abitativa, limitata alle categorie da A/2 ad A/6, concessa in uso gratuito ad affini entro il 2° grado, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno precedente dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi € 30.000,00;

2)      di confermare per l’anno 2011 i valori delle aree fabbricabili approvati con la deliberazione C.C. n. 59 del 17/12/2008 e confermati con la deliberazione n. 8/2010;

3)      di escludere dal campo di applicazione dei valori di cui al precedente punto 2 le aree fabbricabili interessate da P.R.U., Piani di Lottizzazione, Programmi Integrati di Intervento, interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, piani soggetti a convenzionamento, e casi analoghi, che consentano di realizzare volumetrie superiori a quelle previste dallo strumento di pianificazione generale attualmente vigente (indice di edificabilità unico pari a 3 mc/mq);

4)      di confermare l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale, nel caso di dimora abituale che non coincida con la residenza anagrafica;

5)      di introdurre l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale, per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

6)       di confermare, per le ragioni esposte in premessa, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale, l’obbligo di comunicazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI;

7)      di confermare l’obbligo di comunicazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune, per le seguenti fattispecie, ai fini del riconoscimento dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI:

a)      unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

b)      unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito agli affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

8)      di confermare, relativamente all’obbligo di presentare la dichiarazione ICI o apposita comunicazione, tutti i casi già previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale sull’ICI;

9)      di stabilire, a partire dal primo gennaio 2011, come unica modalità di riscossione per l’ICI ordinaria, il ravvedimento operoso e il pagamento degli avvisi di accertamento il modello unificato di pagamento F24;

di modificare l’art. 4 del vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili come esposto in premessa, sotto il punto 3).