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OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA, DELLA DETRAZIONE, DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI E DEI CASI IN CUI SUSSISTE L’OBBLIGO DI DENUNCIA.

ADEGUAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 165, DELLA L. 296/2006 APPLICABILE A TUTTI I TRIBUTI LOCALI.

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

L’art.1, comma 156, della L. 296/06, approvata in data 27/12/2006, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza relativa alla determinazione delle aliquote dell’ICI, che deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, come confermato dall’art. 1, comma 169 della citata legge;

La data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 è stata differita, con Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2009, al 30 aprile 2010;

Ritenuto opportuno adottare apposito atto deliberativo in merito a:

1.    aliquote, detrazioni e agevolazioni ICI per l’anno 2010;

2.    valori delle aree fabbricabili ai fini ICI per l’anno 2010;

3.    casi in cui vi è obbligo di presentazione della dichiarazione ICI o di altra comunicazione per godere di specifiche agevolazioni o riduzioni dell’ICI;

4.    interessi di mora applicabili a tutti i tributi locali.

Relativamente al punto 1):

Per l’anno 2010 si propone di confermare le aliquote, detrazioni e agevolazioni applicate nel 2009, riportate di seguito:

·        esenzione per le unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, per le seguenti fattispecie:

1.    abitazione principale del soggetto passivo (esenzione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni con la L.  126/2008) con le relative pertinenze come individuate dall'art. 3, comma 1, del regolamento comunale ICI;

2.    unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

3.    unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale, comprovata anche dalla residenza anagrafica;

4.    unità immobiliare posseduta dal coniuge separato che non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

5.    unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

·        aliquota del 4,4 per mille per l’abitazione principale e casi assimilati, con le relative pertinenze, per le categorie A/1, A/8 e A/9;

·         aliquota del 4,4 per mille anche per i seguenti casi:

    1. unità immobiliare concessa in uso gratuito a coniuge e affini entro il 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica;
    2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, purché non locata;

·        aliquota ordinaria: 5 per mille;

·        aliquota del 4 per mille per le casistiche sotto riportate:

1)     interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

2)     proprietari che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

3)     immobili di proprietà ALER oggetto di ristrutturazione edilizia nell’ambito del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21/5/2004, precisando che l’applicabilità dell’aliquota del 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

·        la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, in € 104,00;

·         l’esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/2007;

·         ulteriore detrazione di € 46,00 riconosciuta per l’unità abitativa concessa in uso gratuito al coniuge o ad affini entro il 2° grado, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno precedente dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi € 30.000,00 limitata alle categorie da A/2 ad A/6;

Si precisa che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1/DF del 4 marzo 2009 stabilisce che l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale può essere riconosciuta solo alle fattispecie per le quali la legge ha dato facoltà ai Comuni di considerare specifiche situazioni assimilabili all’abitazione principale, e cioè:

1) l’art. 3 – comma 56 -  della legge 23/12/1996 n. 662, ossia le unità immobiliari possedute da anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

2) l’art. 59 – comma 1 -  lett.e) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e cioè le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Tale interpretazione, avallata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2009 con cui veniva approvato il modello di certificazione del minor gettito ICI derivante dall’esenzione dell’abitazione principale e dalla Deliberazione n. 8/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, è quella adottata dagli uffici nel corso del 2009.

Si precisa altresì, ai fini di prevenire fenomeni elusivi, che per beneficiare delle agevolazioni d’imposta, la concessione di immobili in uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale, deve sottostare alle seguenti condizioni:

1.    sia il comodante che il comodatario non devono essere minori;

2.    in caso di contitolarità dell’immobile, il contratto di comodato deve sussistere tra tutti i proprietari dell’immobile e tutti i comodatari.

Tali condizioni valgono anche per la concessione in uso gratuito al coniuge e agli affini entro il 2° grado, in quanto applicabili.

Relativamente al punto 2):

A partire dal 2003, il Comune ha deliberato annualmente i valori delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, seguendo una metodologia condivisa dai principali operatori immobiliari operanti sulla piazza di Milano e dagli organi collegiali professionali (ordini, collegi, ecc.), basata sui seguenti elementi:

-        presenza della destinazione d’uso dell’immobile all’interno della macro-zona d’interesse;

-        livello della domanda immobiliare nella macro-zona;

-        appetibilità economica media nella macro-zona dell’operazione immobiliare (capacità di remunerazione dell’investimento);

-        zona censuaria catastale di appartenenza della macro-zona;

-        servizi e infrastrutture presenti nella macro-zona (trasporti pubblici, vie di comunicazione, scuole, servizi commerciali, ecc.);

-        standard di finiture della macro-zona

-        dimensione finanziaria dell’operazione, misurata dall’Euribor a un anno 360 giorni.

Detti valori non sono applicabili a P.R.U., Piani di Lottizzazione, Programmi Integrati di Intervento e casi analoghi, non espressamente elencati, in quanto le volumetrie realizzabili con queste tipologie di intervento differiscono in modo rilevante da quelle previste dallo strumento di pianificazione generale vigente (indice di edificabilità unico pari a 3 mc/mq).

Considerato che nel corso del 2009 si è registrata una sensibile contrazione nel numero delle transazioni immobiliari e, in alcune zone della città, anche una lieve flessione dei prezzi degli immobili, mentre l’Euribor a un anno ha subito una forte riduzione, si propone, per l’anno 2010, la conferma dei valori delle aree edificabili approvati con la deliberazione C.C. n. 59 del 17/12/2008 per l’esercizio 2009. Si propone altresì di escludere dall’ambito di applicazione dei valori tabellari, anche per il 2010, le aree interessate da P.R.U., Piani di Lottizzazione, Programmi Integrati di Intervento, interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, piani soggetti a convenzionamento e casi analoghi, che consentano di realizzare volumetrie superiori a quelle previste dallo strumento di pianificazione generale attualmente vigente (indice di edificabilità unico pari a 3 mc/mq).

Relativamente al punto 3):

L’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ha abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, ovvero della comunicazione, conservando però gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta, nonché l’obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 18/12/1997 n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico. In particolare, la nuova disciplina è ininfluente rispetto alle agevolazioni previste da specifiche norme regolamentari.

Il modello di dichiarazione ICI valido per l’anno 2008 e successivi contiene un elenco, non esaustivo, dei casi in cui permane l’obbligo dichiarativo, tra i quali non è compreso, ai fini dell’esenzione per l’abitazione principale, il caso di dimora abituale che non coincida con la residenza anagrafica: si ritiene opportuno, per tale fattispecie, prevedere l’obbligo di presentazione delle dichiarazione per poter godere dell’esenzione o dell’aliquota ridotta.

Per quanto riguarda le agevolazioni previste con regolamento o delibera del Comune si conferma l’obbligo di comunicazione su apposita modulistica predisposta dagli uffici, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia ICI, per i seguenti casi:

1.    unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

2.    unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

3.    unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e o ad affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale.

Relativamente al punto 4)

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4/12/2009, che ha ridotto il tasso di interesse legale dal 3% all’1% con decorrenza dal primo gennaio 2010;

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 07/03/2007 che determina il saggio di interesse annuo del 2,75%, ai sensi dell’art 1, comma 165 della L 296/2006, per tutti i tributi locali;

Ritenuto di stabilire il tasso di interesse annuo ai sensi dell’art 1, comma 165 della L 296/2006, nella misura del saggio degli interessi legali aumentato di 0,5 punti percentuali, a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione, valido per tutti i tributi locali;

 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 77-bis, c. 30, del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133, che vieta agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi propri nel triennio 2009/2011;

VISTI

 

    l’ art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

    l’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296;

    l’art. 36 dello Statuto Comunale;

    gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni;

    l’art. 1, comma 4-ter del D.L. 23/1/1993 n. 16, convertito dalla L. 24/3/1993 n. 75;

    l’art. 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con modifiche con modificazioni dalla L. 24/7/2008, n. 126;

    l’art. 77-bis, c. 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni  dalla L. 6/8/2008 n. 133;

    gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

    l’art. 1 comma 5 della L. 27/12/1997 n. 449;

    l’art. 2 della L. 9/12/1998 n. 431;

    la D.G.R. n. 7/17540 del 17/5/2004 con la quale la Regione Lombardia ha avviato i programmi regionali per l’edilizia residenziale sociale

    l’art. 37 del D.L. 223/2006;

    l’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000;

    il parere di propria competenza espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

    il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

    che il presente provvedimento non comporta spesa e non è quindi soggetto al rilascio del parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49 citato;

 

DELIBERA

 

1)     di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:

a)     esenzione per le unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, per le seguenti fattispecie:

                                          i.            abitazione principale del soggetto passivo come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008;

                                        ii.            unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

                                     iii.            unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale, comprovata anche dalla residenza anagrafica. Si applicano le condizioni di cui al punto 1) in premessa, ultimi due paragrafi;

                                      iv.            unità immobiliare posseduta dal coniuge separato che non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

                                         v.            unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per i casi da i) a v) l’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione, come definite dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI all’art. 3, comma 1;

b)     aliquota del 4,4 per mille per i seguenti casi:

                                                             i.      tutti i casi elencati sotto la lettera a) per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

                                                           ii.      unità immobiliare concessa in uso gratuito a coniuge e affini entro il 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica. Si applicano le condizioni di cui al punto 1) in premessa, ultimi due paragrafi;

                                                        iii.      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, purché non locata;

per i casi da i) a iii) l’aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze dell’abitazione come definite dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI all’art. 3, comma 1;

c)       aliquota ordinaria: 5 per mille;

d)     aliquota del 4 per mille per le casistiche sotto riportate:

1)     interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

2)     proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

3)     immobili di proprietà ALER oggetto di ristrutturazione  edilizia nell’ambito del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21/5/2004, precisando che l’applicabilità dell’aliquota del 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

e)     la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, in € 104,00;

f)       la detrazione per l’abitazione principale non è riconosciuta nel caso di concessione dell’unità abitativa in uso gratuito al coniuge, affini e parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

g)     l’esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/2007;

h)     ulteriore detrazione di € 46,00 riconosciuta per l’unità abitativa, limitata alle categorie da A/2 ad A/6, concessa in uso gratuito al coniuge o ad affini entro il 2° grado, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno precedente dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi € 30.000,00;

2)     di confermare per l’anno 2010 i valori delle aree fabbricabili approvati con la deliberazione C.C. n. 59 del 17/12/2008;

3)     di escludere dal campo di applicazione dei valori di cui al precedente punto 2 le aree fabbricabili interessate da P.R.U., Piani di Lottizzazione, Programmi Integrati di Intervento, interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, piani soggetti a convenzionamento, e casi analoghi, che consentano di realizzare volumetrie superiori a quelle previste dallo strumento di pianificazione generale attualmente vigente (indice di edificabilità unico pari a 3 mc/mq);

4)     di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI, ai fini del riconoscimento dell’esenzione o dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale, nel caso di dimora abituale che non coincida con la residenza anagrafica;

5)      di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, ai fini del riconoscimento dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, l’obbligo di comunicazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI;

6)     di confermare l’obbligo di comunicazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune, per le seguenti fattispecie, ai fini del riconoscimento dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ICI:

a)     unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

b)     unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e o ad affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

7)     di confermare, relativamente all’obbligo di presentare la dichiarazione ICI o apposita comunicazione, tutti i casi già previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale sull’ICI;

8)     di stabilire il tasso di interesse di cui all’art 1, comma 165 della L 296/2006, nella misura del saggio degli interessi legali aumentato di 0,5 punti percentuali, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione per tutti i tributi comunali, e con validità, per l’anno 2010, dalla data di esecutività del presente atto, e successivamente dalla data di decorrenza delle variazioni del saggio di interesse legale.