E' stata inoltre prevista l'esenzione totale dell'imposta per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/07. La norma prevede la sospensione (per 8 o 18 mesi) dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra ubicazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
- per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e D ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta.
La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
Per l'immobile adibito ad abitazione principale è prevista una detrazione di € 104,00, rapportata ai mesi di possesso.
La detrazione di 104,00 si applica anche:
- alle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai sensi dell’art. 8, c. 4, D.Lgs. 504/92
- alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, avendo ivi la residenza anagrafica salvo prova contraria.
Se l'immobile è adibito per l'intero anno ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.
Da quest’anno il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Questa disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
La stessa modalità di calcolo deve essere utilizzata dai coniugi assegnatari.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti affittata (art. 1, comma 4 ter, L. 75/1993).
Dal 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 244/07, per l'abitazione principale classificata nella categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 è prevista un'ulteriore detrazione di importo pari all'1,33 per mille della base imponibile ai fini ICI.
L'ulteriore detrazione non può essere superiore a 200,00 euro e deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
Nella determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle pertinenze.
L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte restante, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Per l'anno 2008 il Comune di Milano ha confermato la possibilità di elevare la detrazione per l'abitazione principale da € 104,00 a:
- 200,00 euro (maggior detrazione di 96,00 euro) per le abitazioni principali e per quelle concesse in godimento ai propri soci dalle cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune (come previsto dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 ottobre 1996, n. 556) possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 17.000,00
- 258,00 euro (maggior detrazione di 154,00 euro) per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari composti da sei o più persone, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 30.000,00
- 258,00 euro (maggior detrazione di 154,00 euro) per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, purchè i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell’anno 2007, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno 2007, lavoratori con contratto di lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 17.000,00;
- 150,00 euro (maggior detrazione di 46,00 euro) per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00.
Le maggiori detrazioni di Euro 200,00, 258,00 e 150,00 sopra elencate sono escluse nei seguenti casi:
a) i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box e della cantina di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;
b) tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- 150,00 euro (maggior detrazione di 46,00 euro) per unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00.
La maggiore detrazione di Euro 150,00 sopra elencata è esclusa per tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Il periodo entro il quale i soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni dovranno darne comunicazione all'Amministrazione Comunale è quello previsto per il versamento del saldo ICI 2008 (16/12/2008).
Sono esonerati da ulteriori comunicazioni i contribuenti che risultano aver già presentato comunicazione per usufruire della maggiore detrazione per gli anni precedenti e che posseggono, anche per l’anno 2008, tutti i requisiti richiesti.
Per la verifica del valore ISEE occorre rivolgersi ai CAF, che provvedono gratuitamente al calcolo