Il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 13 del 7/3/07 e n. 15 del 29/3/07 ha stabilito le seguenti aliquote ICI:
- aliquota ordinaria del 5 per mille;
- aliquota ridotta al 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'aliquota si applica anche:
alle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
alle unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;
- aliquota ridotta del 4 per mille per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L. 1089/39 e L. 490/99);
- aliquota ridotta del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’"Accordo Locale per la città di Milano” (art. 2, comma 3, L. 431/1998);
- aliquota ridotta al 4 per mille per gli immobili ALER oggetto di ristrutturazione edilizia nell'ambito del Programma Regionale per l'emergenza abitativa DGR n. 7/1750.
E' stata altresì prevista l'esenzione totale dell'imposta per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della Legge 9 del 2007. La norma prevede la sospensione (per 8 o 18 mesi) dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra ubicazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 13 del 7/3/07 e n. 15 del 29/3/07, ha stabilito le seguenti detrazioni ICI per l'abitazione principale:
- detrazione per abitazione principale: Euro 104,00 (invariata rispetto al 2006)
- maggiore detrazione di Euro 200,00 (detrazione aggiuntiva di 96,00 Euro) per le abitazioni principali e per quelle concesse in godimento ai propri soci dalle cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune (come previsto dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 ottobre 1996, n. 556) possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 17.000,00;
- maggiore detrazione di Euro 258,00 (detrazione aggiuntiva di 154,00 Euro) per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari composti da sei o più persone, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 30.000,00.
- maggiore detrazione di Euro 258,00 (detrazione aggiuntiva di 154,00 Euro) per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, purchè i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell’anno 2006, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno 2006, lavoratori con contratto di lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 17.000,00;
- maggiore detrazione di euro 150,00 (detrazione aggiuntiva di 46,00 Euro) per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00;
Le maggiori detrazioni di Euro 200,00, di Euro 258,00 e di Euro 150,00 sopra elencate sono escluse per:
a) i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box e della cantina di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;
b) tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- maggiore detrazione di euro 150,00 (detrazione aggiuntiva di 46,00 Euro) per unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00
La maggiore detrazione di Euro 150,00 sopra elencata è esclusa per tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).