COMUNE DI MAGNAGO
(Provincia di Milano)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27/03/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
1) di confermare, per quanto in premessa indicato, per l'anno 2008, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:
- 4,0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (vengono
considerate pertinenze solo i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria "C6");
- 5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
- 5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
2) di confermare, oltre alla detrazione introdotta con
a. € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
b. l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
· pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
· portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
· disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
· lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
· nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da Euro
· i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Sono escluse dalla maggiorazione della detrazione, da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, le unità immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.
Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina, quindi i fabbricati classificati nella categoria "C6", di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi;
1) di dare atto che il minor gettito stimato per le agevolazioni concesse di cui al punto b precedente ammonta presuntivamente a Euro 8.500,00.
OMISSIS