COMUNE DI MAGNAGO
(Provincia di Milano)
DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2005.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 03/02/2005
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS..
DELIBERA
1) di confermare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote, già stabilite per l'anno 2004, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504:
- 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (vengono
considerate pertinenze solo i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria "C6");
- 5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
- 5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
2) di concedere, per l'anno 2005, l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da Euro
103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo
familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini
IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per
ogni persona a carico;
c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo
familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i
componenti del nucleo familiare fino a Euro 11.930,00 più Euro 910,00 per ogni persona a
carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità
civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica
della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da Euro 910,00 a Euro
1.420,00;
f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già
beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Sono escluse dalla maggiorazione della detrazione, da Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, le unità immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.
Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina, quindi i fabbricati classificati nella categoria "C6", di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi;