COMUNE DI CUGGIONO

 

DELBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 5 DEL 27/03/2008

 

 

 

-       Vista la Legge 23.10.1992 n. 421 contenente delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-       Visto il Tit. 1^ del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504  attuativo della delega;

 

-       Vista la legge 27.12.06 n. 296  ed in particolare l’art. 1 c. 156 che modificano l’art. 6,  comma 1 del D. Lgs. 504/92, stabilisce che l’aliquota ICI viene determinata annualmente dal consiglio Comunale;

 

-       Vista la Legge del 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) – art. 1 comma 5 che prevede una ulteriore detrazione dell’1,33 per mille a carico dello Stato per l’abitazione principale;

 

-       Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-       Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 22/03/2007, con la quale venivano confermate le aliquote ICI per l’anno 2007;

 

-       Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 che ha prorogato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2008 al 31.3.2008;

 

-       Ritenuto che per l’esercizio 2008, possono essere confermate le aliquote dell’anno 2007 come da all: A) parte integrante del presente atto;

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in esito alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

                                               Il Responsabile Area Finanziaria

                                                        Paolo Garavaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Preso atto della proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2008 le aliquote determinate per l’anno 2007 con deliberazione  Consiglio Comunale n. 8 del 22.3.2007 esposte nell’all. A)

DELIBERA

 

-       di confermare per l’anno 2008 le aliquote ICI dell’esercizio 2007 approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 22.3.2007 così come indicate nell’all. A) al presente provvedimento;

-       di dare atto che le presenti aliquote sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio per l’anno 2008 al fine di garantirne l’equilibrio.

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D. Lgs. 267/2000.

 

Di trasmettere copia della presente  al Ministero delle Finanze.

 

Allegato A)

 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CUGGIONO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008

 

 

1 . Di confermare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nelle seguenti  misure:

 

a)    Unità immobiliari adibite ad abitazione e pertinenze    Aliquota 5,5 per mille

 

1)E’ da intendersi anche  abitazione principale l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai suoi familiari (parenti in linea retta di primo grado) .

2) Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze iscritte in Catasto nella categoria C/6 (BOX – AUTORIMESSA) sino ad un massimo complessivo di 3  - purché a servizio della stessa abitazione.

      b)   Terreni agricoli                                                  Aliquota           5,5 per mille

 

      c)   Altri immobili                                                Aliquota            6,5 per mille

 

      d)   Aree fabbricabili                                            Aliquota           6,5 per mille

 

 

  1. Di determinare ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992m n. 504 e s.m. per l’anno 2008, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassa integrati, persone in mobilità) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell’immobile riferito all’anno 2007 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori:

 

Numero componenti

nucleo familiare                                                           Importo in Euro

Ø   1 ……………………………………………….   5.164,57 

Ø   2 ……………………………………………….   8.521,54 

Ø   3 ……………………………………………….                        11.103,82  

Ø   4………………………………………………..                        13.066,36

Ø   5 ……………………………………………….                        15.235,48

Ø   6 …………………………………………..…...                        17.249,66

Ø   7 e oltre ……………………………………….                        19.236,84

 

 

Detrazioni    Euro 129,11   

                                        ===================

 

 

b) Di stabilire che ai sensi dell’art. 3 comma 55  modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 dall’imposta dovuta per unità immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  Euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;

 

3. Di riconoscere un’ulteriore detrazione di € 25,82 in aggiunta a quella di base per unità    immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29 per un totale di € 129,11 ai soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

 

-  Nucleo familiare con presenza di portatore di Handicap – requisiti  richiesti:

Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse.

Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. Il presente comma non si applica a coloro che siano stati dichiarati invalidi al 100% ai quali nel contempo sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Avere nel nucleo familiare un portatore di handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 si considera portatore di handicap, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).

 

-  Giovani coppie – requisiti richiesti:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui soggetto passivo risulti essere componente di una giovane coppia che abbia contratto matrimonio nel corso dell’anno di riferimento dell’anno d’imposta e può essere esteso fino a due periodi d’imposta successivi all’anno del matrimonio.

Per giovane coppia si intendono due persone di sesso diverso, che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile o religioso e che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

-  età per un coniuge non superiore ai 30 anni e per l’altro coniuge non superiore ai 35 anni al primo gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta.

-  Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nuovo nucleo familiare non superiore alla somma di 30.000,00(trentamila) euro. Il reddito complessivo lordo è dato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare, con riferimento all’anno precedente il matrimonio.

 

-   Di dare atto che ai sensi del comma 1, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, l’imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma;

 

  1. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge 662/96;