LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il tit. 1 capo del D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

DATO atto che l’anno 2003 è stato ricco di avvenimenti in materia di I.C.I. Da una Legge Finanziaria (per l’anno 2003) all’altra (per l’anno 2004), con sentenze e ordinanze da parte di diversi organi di giurisdizione (Consiglio di Stato, TAR, Corte di Cassazione e Commissioni Tributarie) e alcuni interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. Gli interventi effettuati nel corso dell’anno a correzione o integrazione delle discipline relative all’I.CI., riguardanti la legislazione, la giurisprudenza e la prassi amministrativa;

 

RICHIAMATO l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché l’art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 mediante i quali si ampliano ulteriormente i poteri dei Comuni in ordine all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RILEVATO che, in sintesi, le norme sopraccitate, concedono la facoltà ai Comuni di:

 

A)   Deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con la possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662);

 

B)    Deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto, sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:

 

1.     Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2.     Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3.     Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (art. 8 comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662),

4.     Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro in misura anche diversificata in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5.     Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

 

C)     Deliberare riduzioni di imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di € 258,23 in ragione annua, oppure, per l’abitazione principale, elevare la detrazione fino alla concorrenza dell’imposta a condizione di mantenere invariata l’aliquota per le abitazioni a disposizione (art. 58 Legge 446/97);

 

D)   Fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1 comma 5 Legge n. 449/97);

 

VISTA la circolare n. 96/E  del 4 aprile 1997 del Ministero delle Finanze nella quale si specifica che il Comune ha facoltà di stabilire l’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria:

 

-  solo per le abitazioni principali intese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992;

-  solo per agli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

-  congiuntamente per i due casi sopra riportati e che quindi l’aliquota ridotta possa essere applicata o meno dal Comune, distintamente per le fattispecie indicate dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 566;

 

RICHIAMATO altresì l’art. 3 del D.L. 11 marzo 1997 n. 50, convertito nella Legge del 9 maggio 1997 n. 122, che dà facoltà ai Comuni di applicare particolare detrazioni d’imposta a soggetti in disagio economico o sociale;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

DATO atto che con Decreto Legge del 30/12/2004  è stato differito al 28/02/2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005 da parte degli Enti Locali;

 

DATO atto che questa Amministrazione intende operare una scelta di caratterizzazione politica, pare equo non applicare un’aliquota unica, ma articolare una differenziazione delle percentuali, distinguendo tra le diverse proprietà e agendo, nel contempo, sul meccanismo delle detrazioni a tutela dei casi sociali più significativi;

 

VISTO l’art. 30 comma 13 della Legge 488/99 che dà facoltà ai Comuni di qualificare le pertinenze agli immobili adibiti ad abitazione principale con conseguente fruibilità della aliquota ridotta;

 

DATO atto che il Consiglio Comunale  con atto n. 53 del 25/11/2004, ha modificato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successivamente ha effettuato una ulteriore modifica con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2004; 

 

TUTTO ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale di deliberare per l’anno 2005 la determinazione delle aliquote e la regolamentazione delle riduzioni e delle detrazioni nelle seguenti misure:

 

1)     Immobili adibiti ad abitazione principale

 e pertinenze (box e cantine)                                                             aliquota          5,5 per mille

 

            Terreni agricoli                                                           aliquota                      5,5 per mille

           Altri immobili                                                               Aliquota              6,5 per mille

            Aree fabbricabili                                                     aliquota           6,5 per mille

 

2)     Di determinare ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni per l’anno 2005 le detrazioni di imposta come segue:

 

Abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassaintegrati, persone in mobilità) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell’immobile, riferito all’anno 2004 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non superiore ai seguenti valori:

 

Numero componenti

nucleo familiare                                                         Importo in Euro

 

Ø   1 ………………………………………………. 5.164,57 

Ø   2 ………………………………………………. 8.521,54 

Ø   3 ……………………………………………….   11.103,82  

Ø   4……………………………………………….    13.066,36

Ø   5 ……………………………………………….   15.235,48

Ø   6 ……………………………………………….   17.249,66

Ø   7 e oltre ………………………………………     19.236,84

Ø    

Detrazioni Euro 129,11

=====================  

 

VISTO che, per effetto dell’art. 6, comma 1, e art. 8 comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 49 comma 2 della Legge n. 449/97, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa la detrazione di imposta, devono essere approvate con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atti del Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.1998 e n. 64 del 02.12.1998 e viste le modifiche apportate al Regolamento I.C.I. con Deliberazioni  Consiliari  n. 53 del 25/11/2004 e n. 56 del 22/12/2004; 

 

CONSIDERATO che dal’anno 2005 l’Amministrazione Comunale intende incassare direttamente l’imposta;

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’imposta, coma sostituito dal comma 55 del già citato art. 3 della Legge 23.12.1996 n. 662;

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL del D.Lgs. 267/2000;

 

Con  voti unanimi  favorevoli ;

 

D E L I B E R A

 

1.     Di determinare per l’anno 2005 nella misura di cui al prospetto seguente le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. , istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

 

a)     Unità immobiliari adibite ad abitazione e pertinenze    Aliquota 5,5 per mille

 

1)E’ da intendersi anche  abitazione principale l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai suoi familiari (parenti ed affini fino al primo grado) .

2) Sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze iscritte in Catasto nella categoria C/6 (BOX – AUTORIMESSA) sino ad un massimo complessivo di 3  - purché a servizio della stessa abitazione.

      b)   Terreni agricoli                                                          Aliquota             5,5 per mille

 

      c)   Altri immobili                                                                     Aliquota              6,5 per mille

 

      d)   Aree fabbricabili                                                    Aliquota             6,5 per mille

 

 

  1. Di determinare ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992m n. 504 e s.m. per l’anno 2005, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassa integrati, persone in mobilità) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell’immobile riferito all’anno 2004 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori:

 

 

            Numero componenti

nucleo familiare                                           Importo in Euro

Ø   1 ………………………………………………. 5.164,57 

Ø   2 ………………………………………………. 8.521,54 

Ø   3 ……………………………………………….   11.103,82  

Ø   4……………………………………………….    13.066,36

Ø   5 ……………………………………………….   15.235,48

Ø   6 ……………………………………………….   17.249,66

Ø   7 e oltre ………………………………………     19.236,84

 

 

Detrazioni Euro 129,11   

                                                ===================

 

 

b) Di stabilire che ai sensi dell’art. 3 comma 55  modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 dall’imposta dovuta per unità immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  Euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;

 

3)     Di riconoscere un’ulteriore detrazione di € 25,82 in aggiunta a quella di base per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29 per un totale di € 129,11 ai soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

 

-  Nucleo familiare con presenza di portatore di Handicap – requisiti  richiesti:

Possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse.

Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. Il presente comma non si applica a coloro che siano stati dichiarati invalidi al 100% ai quali nel contempo sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Avere nel nucleo familiare un portatore di handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 si considera portatore di handicap, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).

 

-  Giovani coppie – requisiti richiesti:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui soggetto passivo risulti essere componente di una giovane coppia che abbia contratto matrimonio nel corso dell’anno di riferimento dell’anno d’imposta e può essere esteso fino a due periodi d’imposta successivi all’anno del matrimonio.

Per giovane coppia si intendono due persone di sesso diverso, che hanno contratto matrimonio secondo il rito civile o religioso e che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

-  età per un coniuge non superiore ai 30 anni e per l’altro coniuge non superiore ai 35 anni al primo gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta.

-  Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nuovo nucleo familiare non superiore alla somma di 30.000,00(trentamila) euro. Il reddito complessivo lordo è dato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare, con riferimento all’anno precedente il matrimonio.

 

-   Di dare atto che ai sensi del comma 1, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, l’imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma;

 

4)     Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge 662/96;

 

5)     Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nella “Gazzetta Ufficiale” così come prevista dall’art. 58 comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

6)     Con separata  votazione

 

D E L I B E R A

 

di dare esecutività immediata al presente provvedimento.