GUIDA INFORMATIVA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

ANNO 2011

 

 

Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 � stata ABOLITA L�ICI  sulle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale, nonch� su quelle ad essa assimilate per legge o con regolamento comunale (in particolare le pertinenze, quali box, cantine, posto auto, soffitte,   ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale � sita l�abitazione principale).

Per l�esenzione dal pagamento delle pertinenze il regolamento ICI del Comune di Dairago non prevede alcuna limitazione numerica.

 

L�abolizione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie

A01- abitazioni signorili - A08 � ville e A09 �castelli,

per le quali continuano ad applicarsi l�aliquota del 5 per mille

 e la detrazione comunale vigente di Euro 119,00.

 

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL�ICI

 

L�articolo 6 del vigente regolamento ICI del Comune di Dairago assimila alle abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unit� immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a  parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori o nonni) o collaterale fino al 2� grado (fratelli o sorelle) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza.

  

Per ottenere l�agevolazione tributaria gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune, contenente autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L�istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell�anno di riferimento e deve essere ripresentata solo in caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l�agevolazione.

Le domande presentate negli anni scorsi non dovranno essere confermate.

 

 

 

1.                 ALIQUOTE

. 7  PER MILLE PER GLI ALLOGGI NON LOCATI

 

. 7 PER MILLE  PER  LE AREE FABBRICABILI

valori di riferimento variati dall�anno 2011 � vedi punto 5 della circolare

 

. 6  PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI CASI

 

2. MODALITA� DI VERSAMENTO DELL�IMPOSTA       

 

    Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili,  complessivamente dovuta per l'anno

    2011,  deve essere effettuato dai contribuenti in due rate:

 

-           dal 1 al 16 giugno   =   prima rata pari al 50% dell�imposta dovuta, calcolata sulla base dell�aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell�anno precedente;

-           dal 1 al 16 dicembre   = seconda rata ,  pari al saldo dell�ICI dovuta per l�intero anno.

 

 

L�imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 88655055

intestato a    EQUITALIA ESATRI SPA DAIRAGO-MI-ICI;

                                                         

come previsto dall�art. 38, comma 55, D.L. 223/2006 � possibile effettuare il pagamento o compensazione tramite MODELLO F24.

IL CODICE ENTE del  Comune di Dairago � D244.                

 

Il versamento, considerato nel suo intero ammontare,  non deve essere effettuato se uguale o inferiore ad �  2.00.

 L�importo totale da versare deve essere arrotondato all�euro con il seguente criterio:

 fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, da 50 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: � 150, 49  diventa  � 150,00 ; totale da versare � 150,50   diventa � 151.00 ).

 

Chi intende versare tutta l'imposta dovuta in  unica  soluzione pu� farlo entro il  16 giugno:

in questo caso nel bollettino di versamento devono essere barrate entrambe le caselle (saldo e acconto).

 

 

3- CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.

 

L�imposta deve essere versata annualmente, in proporzione ai mesi di possesso maturati durante  l�anno.  E� sufficiente che il possesso si protragga per almeno 15 giorni affinch�   il mese venga computato per intero.

 

 

 

 

4- BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile � data dall�intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:

- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni), B  (collegi, convitti, ecc.) C (magazzini, depositi ecc.) con l�esclusione della categoria A/10 E C/1;

- per 50 qualora si tratti di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, banche, ecc.)  ad eccezione, per quest�ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;

- per 34 se si tratta di fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe)

Si ricorda che la rivalutazione delle rendite catastali del 5% per i fabbricati � applicata con effetto dall�anno 1997. Pertanto, in caso di attribuzione di nuove rendite, si dovr� procedere alla rivalutazione delle stesse.

 

 

 

 

 

5-    LE   AREE    FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili � quello venale in comune commercio, ai sensi dell�art. 8 comma 1 del vigente regolamento comunale, al fine di ridurre l�insorgenza del contenzioso, sono stati determinati i valori minimi delle aree, al di sotto dei quali l�Amministrazione pu� provvedere agli opportuni accertamenti.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l�importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 

 

Nel caso in cui il contribuente  sia in possesso di atti  in cui viene rilevato per l�area oggetto dell�imposizione un valore superiore ai valori minimi previsti dall�amministrazione comunale, tale valore costituisce valore di riferimenti ai fini ICI con decorrenza dall�anno in cui viene determinato il valore effettivo dell�area.

 

A seguito delle nuove disposizioni urbanistiche dettate dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), l�amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 13 del 29/03/2011, ha deliberato i nuovi valori delle aree edificabili validi ai fini I.C.I a decorrere dal  1 gennaio 2011.


I nuovi valori sono indicati nella tabella  di seguito riportato 

 

Zone omogenee

PRG -Piano Regolatore Generale

Zone omogenee

PGT - Piano di Governo del Territorio

 valore         �/mq

A - centro storico

NAF Nucleo Antico Formazione

160,00

B- completamento

TUC tessuto urbano consolidato senza APC

150,00

C -  Nuova espansione in lottizzazione con PL approvato

 TUC con PA approvato e in itinere

110,00

 

TUC tessuto urbano consolidato con APC approvato o ATU approvato

80,00

C - Nuova espansione in lottizzazione con PL non approvato

 TUC tessuto urbano consolidato con APC non approvato o ATU non approvato

70,00

D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL approvato

Non residenziale interno al TUC con APC approvato o ATU approvato

100,00

D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL non approvato

Non residenziale interno al TUC con APC non approvato o ATU non approvato

70,00

D completamento Industriali /commerciali

Non residenziale interno al TUC

90,00

Standard urbanistico

Aree per attrezzature pubbliche

 25,00

 

 

 

 

6 � TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli la base imponibile � data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%,  moltiplicato per 75.

 

 

 

 PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE PER LE VARIAZIONI ANNO 2010

 

Non � pi� obbligatorio  presentare la DICHIARAZIONE  ICI  relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell�anno 2010.

Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:

-          soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi dell�aliquota e della detrazione per abitazione principale;

-          soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione  per abitazione principale;

-          unit� immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di procedura DOCFA;

-          assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;

-          variazioni di caratteristica dell�immobile;

-          compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;

-          attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D.

 

     La  dichiarazione deve essere presentata  entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.

 

 

Dairago,     27 aprile 2011