GUIDA INFORMATIVA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 � stata ABOLITA L�ICI sulle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale, nonch� su quelle ad essa assimilate per legge o con regolamento comunale (in particolare le pertinenze, quali box, cantine, posto auto, soffitte, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale � sita l�abitazione principale).
Per l�esenzione dal pagamento delle pertinenze il regolamento ICI del Comune di Dairago non prevede alcuna limitazione numerica.
L�abolizione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie
A01- abitazioni signorili - A08 � ville e A09 �castelli,
per le quali continuano ad applicarsi l�aliquota del 5 per mille
e la detrazione comunale vigente di Euro 119,00.
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL�ICI
L�articolo 6 del vigente regolamento ICI del Comune di Dairago assimila alle abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unit� immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori o nonni) o collaterale fino al 2� grado (fratelli o sorelle) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza.
Per ottenere l�agevolazione tributaria gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune, contenente autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L�istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell�anno di riferimento e deve essere ripresentata solo in caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l�agevolazione.
Le domande presentate negli anni scorsi non dovranno essere confermate.
1. ALIQUOTE
. 7 PER MILLE PER GLI ALLOGGI NON LOCATI
. 7 PER MILLE PER LE AREE FABBRICABILI
valori di riferimento variati dall�anno 2011 � vedi punto 5 della circolare
. 6 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI CASI
2. MODALITA� DI VERSAMENTO DELL�IMPOSTA
Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, complessivamente dovuta per l'anno
2011, deve essere effettuato dai contribuenti in due rate:
- dal 1 al 16 giugno = prima rata pari al 50% dell�imposta dovuta, calcolata sulla base dell�aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell�anno precedente;
- dal 1 al 16 dicembre = seconda rata , pari al saldo dell�ICI dovuta per l�intero anno.
L�imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul
CONTO CORRENTE POSTALE n. 88655055
intestato a EQUITALIA ESATRI SPA DAIRAGO-MI-ICI;
come previsto dall�art. 38, comma 55, D.L. 223/2006 � possibile effettuare il pagamento o compensazione tramite MODELLO F24.
IL CODICE ENTE del Comune di Dairago � D244.
Il versamento, considerato nel suo intero ammontare, non deve essere effettuato se uguale o inferiore ad � 2.00.
L�importo totale da versare deve essere arrotondato all�euro con il seguente criterio:
fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, da 50 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: � 150, 49 diventa � 150,00 ; totale da versare � 150,50 diventa � 151.00 ).
Chi intende versare tutta l'imposta dovuta in unica soluzione pu� farlo entro il 16 giugno:
in questo caso nel bollettino di versamento devono essere barrate entrambe le caselle (saldo e acconto).
3- CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.
L�imposta deve essere versata annualmente, in proporzione ai mesi di possesso maturati durante l�anno. E� sufficiente che il possesso si protragga per almeno 15 giorni affinch� il mese venga computato per intero.
4- BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati la base imponibile � data dall�intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) C (magazzini, depositi ecc.) con l�esclusione della categoria A/10 E C/1;
- per 50 qualora si tratti di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, banche, ecc.) ad eccezione, per quest�ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe)
Si ricorda che la rivalutazione delle rendite catastali del 5% per i fabbricati � applicata con effetto dall�anno 1997. Pertanto, in caso di attribuzione di nuove rendite, si dovr� procedere alla rivalutazione delle stesse.
5- LE AREE FABBRICABILI
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili � quello venale in comune commercio, ai sensi dell�art. 8 comma 1 del vigente regolamento comunale, al fine di ridurre l�insorgenza del contenzioso, sono stati determinati i valori minimi delle aree, al di sotto dei quali l�Amministrazione pu� provvedere agli opportuni accertamenti.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l�importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di atti in cui viene rilevato per l�area oggetto dell�imposizione un valore superiore ai valori minimi previsti dall�amministrazione comunale, tale valore costituisce valore di riferimenti ai fini ICI con decorrenza dall�anno in cui viene determinato il valore effettivo dell�area.
A seguito delle nuove disposizioni urbanistiche dettate dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), l�amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 13 del 29/03/2011, ha deliberato i nuovi valori delle aree edificabili validi ai fini I.C.I a decorrere dal 1 gennaio 2011.
I nuovi valori sono indicati nella tabella di seguito riportato
Zone omogenee PRG -Piano Regolatore Generale |
Zone omogenee PGT - Piano di Governo del Territorio |
valore �/mq |
A - centro storico |
NAF Nucleo Antico Formazione |
160,00 |
B- completamento |
TUC tessuto urbano consolidato senza APC |
150,00 |
C - Nuova espansione in lottizzazione con PL approvato |
TUC con PA approvato e in itinere |
110,00 |
|
TUC tessuto urbano consolidato con APC approvato o ATU approvato |
80,00 |
C - Nuova espansione in lottizzazione con PL non approvato |
TUC tessuto urbano consolidato con APC non approvato o ATU non approvato |
70,00 |
D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL approvato |
Non residenziale interno al TUC con APC approvato o ATU approvato |
100,00 |
D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL non approvato |
Non residenziale interno al TUC con APC non approvato o ATU non approvato |
70,00 |
D completamento Industriali /commerciali |
Non residenziale interno al TUC |
90,00 |
Standard urbanistico |
Aree per attrezzature pubbliche |
25,00 |
6 � TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli la base imponibile � data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE VARIAZIONI ANNO 2010
Non � pi� obbligatorio presentare la DICHIARAZIONE ICI relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell�anno 2010.
Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:
- soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi dell�aliquota e della detrazione per abitazione principale;
- soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione per abitazione principale;
- unit� immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di procedura DOCFA;
- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristica dell�immobile;
- compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.
Dairago, 27 aprile 2011