GUIDA INFORMATIVA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 è stata ABOLITA L’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonchè su quelle ad essa assimilate per legge o con regolamento comunale (in particolare le pertinenze, quali box, cantine, posto auto, soffitte, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale).
Per l’esenzione dal pagamento delle pertinenze il regolamento ICI del Comune di Dairago non prevede alcuna limitazione numerica.
L’abolizione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie
A01- abitazioni signorili - A08 – ville e A09 –castelli,
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota del 5 per mille
e la detrazione comunale vigente di Euro 119,00.
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI
L’articolo 6 del vigente regolamento ICI del Comune di Dairago assimila alle abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori o nonni) o collaterale fino al 2° grado (fratelli o sorelle) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza.
Per ottenere l’agevolazione tributaria gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune, contenente autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e deve essere ripresentata solo in caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione.
Le domande presentate negli anni scorsi non dovranno essere confermate.
1. ALIQUOTE
. 7 PER MILLE PER GLI ALLOGGI NON LOCATI
. 7 PER MILLE PER LE AREE FABBRICABILI
valori di riferimento variati dall’anno 2011 – vedi punto 5 della circolare
. 6 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI CASI
2. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, complessivamente dovuta per l'anno
2011, deve essere effettuato dai contribuenti in due rate:
- dal 1 al 16 giugno = prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- dal 1 al 16 dicembre = seconda rata , pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno.
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul
CONTO CORRENTE POSTALE n. 88655055
intestato a EQUITALIA ESATRI SPA DAIRAGO-MI-ICI;
come previsto dall’art. 38, comma 55, D.L. 223/2006 è possibile effettuare il pagamento o compensazione tramite MODELLO F24.
IL CODICE ENTE del Comune di Dairago è D244.
Il versamento, considerato nel suo intero ammontare, non deve essere effettuato se uguale o inferiore ad € 2.00.
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio:
fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, da 50 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: € 150, 49 diventa € 150,00 ; totale da versare € 150,50 diventa € 151.00 ).
Chi intende versare tutta l'imposta dovuta in unica soluzione può farlo entro il 16 giugno:
in questo caso nel bollettino di versamento devono essere barrate entrambe le caselle (saldo e acconto).
3- CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.
L’imposta deve essere versata annualmente, in proporzione ai mesi di possesso maturati durante l’anno. E’ sufficiente che il possesso si protragga per almeno 15 giorni affinché il mese venga computato per intero.
4- BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati la base imponibile è data dall’intera rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) C (magazzini, depositi ecc.) con l’esclusione della categoria A/10 E C/1;
- per 50 qualora si tratti di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, banche, ecc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe)
Si ricorda che la rivalutazione delle rendite catastali del 5% per i fabbricati è applicata con effetto dall’anno 1997. Pertanto, in caso di attribuzione di nuove rendite, si dovrà procedere alla rivalutazione delle stesse.
5- LE AREE FABBRICABILI
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del vigente regolamento comunale, al fine di ridurre l’insorgenza del contenzioso, sono stati determinati i valori minimi delle aree, al di sotto dei quali l’Amministrazione può provvedere agli opportuni accertamenti.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di atti in cui viene rilevato per l’area oggetto dell’imposizione un valore superiore ai valori minimi previsti dall’amministrazione comunale, tale valore costituisce valore di riferimenti ai fini ICI con decorrenza dall’anno in cui viene determinato il valore effettivo dell’area.
A seguito delle nuove disposizioni urbanistiche dettate dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), l’amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 13 del 29/03/2011, ha deliberato i nuovi valori delle aree edificabili validi ai fini I.C.I a decorrere dal 1 gennaio 2011.
I nuovi valori sono indicati nella tabella di seguito riportato
Zone omogenee PRG -Piano Regolatore Generale |
Zone omogenee PGT - Piano di Governo del Territorio |
valore €/mq |
A - centro storico |
NAF Nucleo Antico Formazione |
160,00 |
B- completamento |
TUC tessuto urbano consolidato senza APC |
150,00 |
C - Nuova espansione in lottizzazione con PL approvato |
TUC con PA approvato e in itinere |
110,00 |
|
TUC tessuto urbano consolidato con APC approvato o ATU approvato |
80,00 |
C - Nuova espansione in lottizzazione con PL non approvato |
TUC tessuto urbano consolidato con APC non approvato o ATU non approvato |
70,00 |
D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL approvato |
Non residenziale interno al TUC con APC approvato o ATU approvato |
100,00 |
D Lottizzazioni industriali/commerciali con PL non approvato |
Non residenziale interno al TUC con APC non approvato o ATU non approvato |
70,00 |
D completamento Industriali /commerciali |
Non residenziale interno al TUC |
90,00 |
Standard urbanistico |
Aree per attrezzature pubbliche |
25,00 |
6 – TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE VARIAZIONI ANNO 2010
Non è più obbligatorio presentare la DICHIARAZIONE ICI relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell’anno 2010.
Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:
- soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale;
- soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione per abitazione principale;
- unità immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di procedura DOCFA;
- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristica dell’immobile;
- compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.
Dairago, 27 aprile 2011