IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.-

ALIQUOTA-DICHIARAZIONE E VERSAMENTO - ANNO 2010

Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 è stata ABOLITA L’ICI sulle unità immobiliari

adibite ad abitazione principale, nonchè su quelle ad essa assimilate per legge o con regolamento

comunale (in particolare le pertinenze, quali box, cantine, posto auto, soffitte, ubicate nello stesso

edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale).

Per l’esenzione dal pagamento delle pertinenze il regolamento ICI del Comune di Dairago non

prevede alcuna limitazione numerica.

L’abolizione non riguarda le abitazioni principali rientranti nelle categorie

A01- abitazioni signorili - A08 – ville e A09 –castelli,

per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota del 5 per mille

e la detrazione comunale vigente di Euro 119,00.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI

L’articolo 6 del vigente regolamento ICI del Comune di Dairago assimila alle abitazioni principali,

comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato

o in uso gratuito a parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori o nonni) o collaterale fino al 2° grado

(fratelli o sorelle) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza.

Per ottenere l’agevolazione tributaria gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo

fornito dal comune, contenente autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e deve essere

ripresentata solo in caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione.

Le domande presentate negli anni scorsi non dovranno essere confermate.

1. ALIQUOTE

. 7 PER MILLE PER GLI ALLOGGI NON LOCATI

. 7 PER MILLE PER LE AREE FABBRICABILI

valori di riferimento variati dall’anno 2008 – vedi punto 5 della circolare

. 6 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI CASI

2. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, complessivamente dovuta per l'anno

2010, deve essere effettuato dai contribuenti in due rate:

- dal 1 al 16 giugno = prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base

dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

- dal 1 al 16 dicembre = seconda rata , pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno.

3- CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.

L’imposta deve essere versata annualmente, in proporzione ai mesi di possesso maturati durante

l’anno. E’ sufficiente che il possesso si protragga per almeno 15 giorni affinché il mese venga

computato per intero.

4- BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile è data dall’intera rendita catastale rivalutata del 5% e

moltiplicata:

- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) C

(magazzini, depositi ecc.) con l’esclusione della categoria A/10 E C/1;

- per 50 qualora si tratti di fabbricati classificabili nella categoria A/10 e nel gruppo catastale D

(opifici, alberghi, banche, ecc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;

- per 34 se si tratta di fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe)

Si ricorda che la rivalutazione delle rendite catastali del 5% per i fabbricati è applicata con

effetto dall’anno 1997. Pertanto, in caso di attribuzione di nuove rendite, si dovrà procedere

alla rivalutazione delle stesse.

5- LE AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi

dell’art. 8 comma 1 del vigente regolamento comunale, al fine di ridurre l’insorgenza del

contenzioso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2007, sono stati

determinati i valori minimi delle aree, al di sotto dei quali l’Amministrazione può provvedere agli

opportuni accertamenti.

I valori di riferimento delle aree fabbricabili intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in

base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, sono

i seguenti:

ZONA OMOGENEA VALORE VENALE

A Centro Storico €/mq. 160,00

B Completamento €/mq. 150,00

C Nuova Espansione in Lottizzazione

Con P.L. approvato €/mq. 100,00

C Nuova Espansione in Lottizzazione

Con P.L. non approvato €/mq. 80,00

D2 – D3 Lottizzazioni Industriali/Commerciali

Con P.L. approvato €/mq. 90,00

D2 –D3 Lottizzazioni Industriali/Commerciali

Con P.L. non approvato €/mq. 60,00

D1 Completamento Indust./Commerciali €/mq. 80,00

Standard Urbanistico €/mq. 23,00

6 – TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%,

moltiplicato per 75.

C/C POSTALE PER VERSAMENTO ICI

PER L’ANNO 2010 NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI I VECCHI BOLLETTINI

ICI, IN QUANTO LO SCORSO ANNO SONO STATI APPROVATI NUOVI MODELLI. IL

NUMERO DI CONTO CORRENTE E L’INTESTAZIONE SONO:

EQUITALIA ESATRI SPA DAIRAGO-MI-ICI;

CONTO CORRENTE POSTALE 88655055

PAGAMENTO ICI TRAMITE MODELLO F 24

Così come previsto dall’art. 38, comma 55, D.L. 223/2006 è possibile effettuare il pagamento o

compensazione tramite MODELLO F24.

IL CODICE ENTE del Comune di Dairago è D244.

Il versamento, considerato nel suo intero ammontare, non deve essere effettuato se uguale o

inferiore ad € 2.00.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio:

fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, da 50 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da

versare: € 150, 49 diventa € 150,00 ; totale da versare € 150,50 diventa € 151.00 ).

Chi intende versare tutta l'imposta dovuta in unica soluzione può farlo entro il 16 giugno:

in questo caso nel bollettino di versamento devono essere barrate entrambe le caselle

(saldo e acconto).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LE VARIAZIONI ANNO 2009

Non è più obbligatorio presentare la DICHIARAZIONE ICI relativa ad atti di compravendita di

immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nel corso dell’anno 2009.

Rimane obbligatoria la dichiarazione nei seguenti casi:

- soggetti acquirenti che hanno fissato la loro residenza nel comune, che intendono avvalersi

dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale;

- soggetti che modificano quanto dichiarato sulla detrazione per abitazione principale;

- unità immobiliari per le quali siano variate rendita e/o categoria e/o classe a seguito di

procedura DOCFA;

- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;

- variazioni di caratteristica dell’immobile;

- compravendita o variazione di valore di area fabbricabile;

- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e

distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi

(30 giugno 2010)

Dairago, 20 maggio 2010