PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

1)      Aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (sette per mille);

 

 

a) 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille)

 

a/1) -  per le unit�  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a propriet�  indivise residenti nel Comune, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

a/2) - per le unit�  immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari Parenti

           ascendenti e discendenti di primo grado (genitori-figli);

           collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle);         

           i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti , e limitatamente alla sola aliquota ad essa riservata, così come previsto dal comma 2) dell’art. 2) del vigente regolamento ;

          

b) 4 per mille (quattro per mille)

     per le unit�  immobiliari ad uso abitativo locate secondo i regimi previsti dal 3° comma dell’art. 2 della    Legge  09.12.1998, n. 431 ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

 

c) 7 per mille (sette per mille)

     per le unit�  immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d’affitto  regolarmente registrato e diverse da quelle indicate al precedente punto b), per le unit�  ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;

 

d) 8 per mille (otto per mille)

      per le unit�  immobiliari destinate ad uso abitativo, vuote, non locate e non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, senza contratto di locazione da almeno 2 anni ai sensi del 4° comma, secondo periodo, dell’art. 2 della Legge 9.12.1998 n. 431.

 

3)      di riconfermare nella misura di € 104,00   la detrazione di imposta per l’unit�  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unit�  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet�  indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;