PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

1)      Aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (sette per mille);

 

 

a) 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille)

 

a/1) -  per le unitĂ  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietĂ  indivise residenti nel Comune, nonchĂ© degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

a/2) - per le unitĂ  immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari Parenti

           ascendenti e discendenti di primo grado (genitori-figli);

           collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle);         

           i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti , e limitatamente alla sola aliquota ad essa riservata, così come previsto dal comma 2) dell’art. 2) del vigente regolamento ;

          

b) 4 per mille (quattro per mille)

     per le unitĂ  immobiliari ad uso abitativo locate secondo i regimi previsti dal 3° comma dell’art. 2 della    Legge  09.12.1998, n. 431 ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

 

c) 7 per mille (sette per mille)

     per le unitĂ  immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d’affitto  regolarmente registrato e diverse da quelle indicate al precedente punto b), per le unitĂ  ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;

 

d) 8 per mille (otto per mille)

      per le unitĂ  immobiliari destinate ad uso abitativo, vuote, non locate e non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, senza contratto di locazione da almeno 2 anni ai sensi del 4° comma, secondo periodo, dell’art. 2 della Legge 9.12.1998 n. 431.

 

3)      di riconfermare nella misura di € 104,00   la detrazione di imposta per l’unitĂ  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unitĂ  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietĂ  indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchĂ© agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;