OGGETTO: Riconferma aliquote e detrazioni Imposta Comunale Immobili anno 2005.

 

 

R E L A Z  I O N E

 

 

 

            Premesso che con Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) il cui presupposto di imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;

 

            Richiamato l’art. 151, comma 1°, Decreto Legislativo 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per i Comuni e le Province al 31 dicembre dell’anno precedente;

 

Visto l’art. 27 comma 8 della legge N. 448 del 28.12.2001 che prevede l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi locali contestualmente dalla data di approvazione del bilancio.

 

 

            Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.1999 e successive variazioni ed integrazioni approvate con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2002  disciplinante l’imposta in oggetto;

 

            Verificate le entrate I.C.I. degli anni precedenti, e il preconsuntivo per l’anno 2004 ed opportunamente considerati i risultati dei controlli già effettuati e delle verifiche attualmente in corso di espletamento;

 

            Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire richiedono di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille (sei e cinquanta per mille) e le aliquote ridotte e/o maggiorate già definite per l’anno 2004;

 

            Fatto constare come sia prevedibile, per l’anno 2005,  sulla base delle proposte formulate nel dispositivo della presente deliberazione, un gettito ICI pari a  € 5.300.000,00;

 

DOPO DI CHE

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Vista ed esaminata la relazione che precede;

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo 267/2000, che si allegano al presente atto;

 

Dato Atto che il segretario Comunale ha prestato la propria assistenza giuridico – amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – del D. Lgs. 267/2000;

 

 

Con votazioni unanimi, legalmente espresse.

 

DELIBERA

 

 

 

1)      Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille con esclusione delle unità abitative per le quali vengono definite le sottonotate fattispecie sulla base di quanto definito dal Regolamento Comunale:

 

 

 

a) 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille)

 

 

a/1) -  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel Comune, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

 

a/2) - per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari Parenti

 

           ascendenti e discendenti di 1° grado (genitori-figli);

 

           collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle);

 

           Affini

 

           di  primo grado (suocero/a – genero e nuora – figli del coniuge – coniuge del genitore);

 

           i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti così come previsto dall’art 2 punto 2 del vigente regolamento ;

 

          

b) 4 per mille (quattro per mille)

     per le unità immobiliari ad uso abitativo locate secondo i regimi previsti dal 3° comma dell’art. 2 della    Legge  09.12.1998, n. 431 ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

 

 

c) 7 per mille (sette per mille)

 

     per le unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d’affitto  regolarmente registrato e diverse da quelle indicate al precedente punto b), per le unità ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;

 

d) 8 per mille (otto per mille)

 

      per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati)  per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

 

 

2)  di riconfermare nella misura di € 104,00   la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

 

 

3)   di dare atto che in base alle aliquote proposte risulta, per l’anno 2005 una previsione di entrata per l’imposta in questione di € 5.300.000,00;

 

 

 

4)            di rendere pubbliche le aliquote ICI definite da questa Amministrazione Comunale per l’anno 2005, inserendo le stesse sull’apposito sito Internet, così come previsto  dalla Circolare  Dipartimento Politiche Fiscali n. 3 del 16/4/2003;

 

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4) del D.Lgs 267/2000.